Assegni familiari

Inps-nuovi-contributi-prestazioni-e-agevolazioni-2016-640x342La Corte di Cassazione con la sentenza n.11569/2017 conferma il principio per cui il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli. Il caso:  la Corte d’Appello respingeva l’appello dell’INPS avverso la sentenza del tribunale che dichiarava il diritto di L.M. all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare per i figli minori affidati alla madre in sede di separazione tra i coniugi. A sostegno del decisum la Corte territoriale osservava che il coniuge separato non affidatario è titolare del diritto alla corresponsione dell’assegno in base alla lettera dell’art. 211 della legge 19 maggio 1975 n. 151 ed alla luce della giurisprudenza di legittimità (SS.UU. 5135/1989). L’INPS propone ricorso per cassazione allegando violazione e falsa applicazione del D.L. n. 69 del 1988, art. 2 commi 2 e 6, convertito con modificazione dalla legge 153/1988, e art. 211 legge 19 maggio 1975 n. 151: per accertare la spettanza del diritto occorre considerare sia il tenore letterale della disposizione che si riferisce testualmente al “coniuge cui i figli sono affidati”, sia che la contraria interpretazione accolta dai giudici di merito non si armonizza con la logica dell’assegno per il nucleo familiare di cui al D.L. n. 69/1988sostitutivo della disciplina degli assegni familiari di cui al D.P.R. n. 797/1955. La Suprema Corte rigetta il ricorso ritenendo infondato i motivi di impugnazione in quanto: la legge 19 maggio 1975, n. 151, art. 211, prevede che “il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge“; la lettera della norma, contrariamente a quanto sostenuto dall’INPS, porta a ritenere che il coniuge affidatario dei figli, quando non possa percepire l’assegno in questione in virtù di un proprio rapporto di lavoro, ha diritto di percepirlo per il tramite di quello non affidatario. Il suddetto principio è stato affermato dalle SS.UU. con sentenza n. 5135/1989 e ribadito in diverse successive pronunce, da ultimo nella sentenza n. 6351/2015.