Dopo la separazione le spese condominiali non spettano all’intestatario

breakup-908714_1280In genere le somme pagate durante il matrimonio non si possono chiedere indietro dopo la separazione, ma le spese condominiali della casa familiare restano a carico dell’affidatario. Lo ha stabilito il Tribunale di Napoli, con la sentenza 1291/2017 sul ricorso di un marito che, dopo il giudizio di separazione, aveva chiesto la restituzione delle spese per la casa familiare (poi assegnata alla moglie), per la ristrutturazione della casa di villeggiatura, per un prestito personale nell’interesse della consorte e per le utenze della casa pagate anche dopo la sua uscita dalla casa poiché a lui intestate. L’azione giudiziaria era ai sensi dell’articolo 1299 del Codice civile e, in via subordinata, dell’articolo 2041. Il Tribunale, senza necessità d’istruttoria, ha rigettato la domanda sulle somme relative all’acquisto delle case e al prestito; l’ha accolta per le spese sopportate dal marito dopo la separazione. L’articolo 160 del Codice civile evidenzia la natura inderogabile di diritti e doveri dei coniugi, tra cui in primis l’obbligo reciproco di fedeltà, assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione ed alla contribuzione ai bisogni familiari (articolo 143). Così si saldano gli aspetti strettamente personali e quelli patrimoniali in ossequio ai canoni costituzionali. In altri termini, ciascun membro ha l’obbligo di contribuire al buon funzionamento del gruppo e alla reciproca assistenza e ciò non corrisponde a una pretesa soggettiva qualificabile come creditoria, ma resta in una dimensione prettamente corrispettiva il cui fondamento è la soddisfazione dell’interesse del gruppo familiare. Nel caso in esame, è emersa la natura familiare degli esborsi dell’attore, serviti per acquisto e ristrutturazione della casa da destinare al figlio una volta maggiorenne e per l’acquisto di una casa per le vacanze insieme. E, per la Cassazione (sentenza 18749/2004), conta proprio la funzione di solidarietà coniugale di cui all’articolo 143, non l’entità dei pagamenti. Tale profilo, pertanto, assorbe anche la posizione co-debitoria dei coniugi nei confronti del terzo mutuante e fonda la legittimità dell’eventuale arricchimento, escludendo quindi l’operatività dell’articolo 2041: per la Cassazione (sentenza 10942/2015) non si rimborsano le spese di un coniuge se in adempimento dell’obbligo di contribuzione ex articolo 143. Viceversa, la domanda sulla ripetizione delle somme per servizi e utenze della casa assegnata alla moglie è stata ritenuta accoglibile poiché su oneri che trovano presupposto nell’assegnazione stessa c’è una competenza secondo le regole comuni: se si dispone della casa familiare, sorge in capo all’assegnatario un diritto personale di godimento, che lo esonera solo dal canone cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti dell’altro coniuge. Ma tale gratuità va riferita solo all’uso dell’abitazione, non anche alle spese correlate (comprese quelle condominiali) che, in mancanza di diverso espresso provvedimento, restano a carico del coniuge assegnatario (Cassazione, sentenza 18476/2005). Del resto, la recente sentenza 9998/17 stabilisce che l’obbligo di pagare le spese condominiali non nasce col diritto di abitazione ex articolo 1022 del Codice civile ma quando tali spese vengono deliberate. Nel caso di specie, la moglie assegnataria si era opposta al pagamento delle spese condominiali chiesto dal marito, proprietario, soccombendo in entrambi i gradi. Per la Corte, anche se le spese condominiali sono obbligazioni propter rem e quindi la qualità di debitore dipende dalla titolarità della proprietà o di altro diritto reale (Cassazione, 23291/06), l’obbligo di ciascun condomino nasce nel momento in cui occorre eseguire tali opere e la delibera di approvazione ne rende liquido il debito (Cassazione 6323/03). Quindi, nel caso cui si riferisce questa sentenza, l’anteriorità della delibera condominiale sulle spese rispetto alla costituzione del diritto di abitazione in capo alla moglie per ordine del giudice della separazione ha escluso che ella fosse tenuta al pagamento, benché sia stata poi l’effettiva beneficiaria.