Reintegrazione sul posto di lavoro

bag-839602_1920Solo l’inutilizzabilità del lavoratore divenuto inabile, se non con l’alterazione dell’assetto organizzativo aziendale, può costituire giustificato motivo di licenziamento. È stato ribadendo questo principio che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 14757/17, depositata mercoledì 14 giugno, ha confermato la reintegrazione sul posto di lavoro di un’ausiliaria addetta alla vendita in un supermercato, licenziata dall’azienda il 5 febbraio 2009 per inidoneità sopravvenuta allo svolgimento delle mansioni per cui era stata assunta per ragioni di inabilità fisica. La donna – che contestava la violazione dell’obbligo di repechage aveva fatto ricorso al Tribunale di Roma, che le aveva dato ragione e condannato il datore di lavoro alla reintegrazione ritenendo che essa potesse essere adibita ad altre mansioni all’interno della struttura , nonchè per essere l’impedimento di natura temporanea e comunque regredibile (la ricorrente non risultava più idonea alla mansioni di movimentazione di pesi anche inferiori a 5 chilogrammi). Posizione confermata anche dalla Corte d’appello della capitale, a cui l’azienda aveva fatto ricorso, la quale aveva anche disposto l’escussione di testi non sentiti in primo grado per accertare l’esistenza di eventuali altre mansioni a cui la lavoratrice potesse essere adibita.