Danno alla vita di coppia

imm-responsabilita

E’ un “affare di famiglia” quando un componente della stessa è colpito da una malattia cronica o quando, a seguito di un fatto illecito altrui, subisce gravissime menomazioni psico-fisiche tali da non permettergli più di poter attendere alle proprie attività quotidiane e di costringerlo ad aver bisogno di continua assistenza. È un affare di famiglia perché – sia in quella formata da marito e moglie sia in quella allargata per la presenza di figli o addirittura di nonni- le gravi lesioni subite o le gravi malattie di cui è affetto uno dei suoi componenti, hanno sicuramente l’effetto di determinare uno stravolgimento della normale routine familiare, dovendo i componenti della stessa, ogni giorno adattare, il proprio comportamento in funzione di quello che può o non può fare il familiare colpito dalla grave menomazione psico-fisica. Ma, oltre allo stravolgimento delle normali abitudini di vita – che hanno ripercussioni sugli stessi rapporti sociali, vuoi per la tendenza dei familiari a chiudersi in sé stessi, vuoi perché essi possono provare imbarazzo o vergogna della mutata loro condizione, vuoi perché si sentono semplicemente troppo stanchi per socializzare – è altrettanto dirompente la intensità delle emozioni che i familiari medesimi provano a seguito del fatto modificativo delle proprie condizioni di vita, che si risolvono in quella sofferenza soggettiva o dolore interiore, in cui si compendia il danno morale, che può diventare così devastante tanto da trasformarsi in una vera e propria patologia (come la depressione, ad esempio) valutabile in termini di lesione del bene/salute psichica, che costituisca un vero e proprio danno biologico. Muovendo da tali premesse, la Cassazione (Cass. 18/05/2017 n° 12470) non poteva far altro che superare la vecchia convinzione che escludeva la risarcibilità del danno subito dai prossimi congiunti, in ragione di un evento lesivo l’integrità psico-fisica del loro familiare, sulla base dell’art. 1223 CC,. richiamato dall’art.2056 CC. Ed invero, con la nota decisione della Cass. a S.U. 01/07/2002 n° 9556 (preceduta dall’endorsement di Cass. 23/04/1998 n° 4186), viene affermato il principio che “il nesso di causalità tra fatto illecito ed evento può essere anche indiretto e mediato purché il danno si presenti come una effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, precisando che quest’ultima, oltre una teoria causale è anche una teoria della imputazione del danno”. In questo senso, continua la Cassazione, “risulta insufficiente il riferimento al disposto dell’art. 1223 CC per escludere il risarcimento del danno morale in favore dei congiunti del leso, poiché non vi è dubbio che lo stato di sofferenza dei congiunti nel quale consiste il loro danno morale, trova causa efficiente, per quanto mediata, pur sempre nel fatto illecito del terzo nei confronti del soggetto leso”. Ad ulteriore conforto di questa rivisitazione del nesso di causalità, la S.C. richiama la giurisprudenza francese “che parla di danni da rimbalzo, ovvero di “dommages par ricochet” che colpiscono i proches della vittima, riconoscendo la risarcibilità della lesione dei diritti, conseguenti il fatto illecito altrui, di cui siano portatori soggetti diversi dall’originario danneggiato ma in significativo rapporto con lui”.