Status di figlio per genitori omosessuali

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Un cittadino italiano residente nello Stato di New York ha chiesto il riconoscimento del figlio che, insieme al compagno, aveva adottato negli Usa. Il Tribunale per i minorenni, però, ha rigettato la domanda del giovane papà ritenendola contraria all’ordinamento italiano che non consente l’adozione a coppie dello stesso sesso e ai singoli. L’uomo ha proposto appello, ma la Corte territoriale ha confermato la decisione del Tribunale. I giudici d’appello hanno ritenuto sussistente la contrarietà all’ordine pubblico del provvedimento di adozione di un minore pronunciato all’estero in favore di una coppia omosessuale. L’uomo ha proposto ricorso per cassazione. Il papà italiano ha presentato ricorso in Cassazione ritenendo che la decisione della Corte d’appello sulla contrarietà all’ordine pubblico spostasse il parametro della decisione sulla coppia e non sulla domanda posta dal singolo genitore, che deve essere valutata tenendo in considerazione l’interesse del minore. Il ricorrente, infatti, è già genitore adottivo e intende ottenere l’estensione di questo status anche nell’ordinamento italiano essendo egli cittadino italiano. In tal modo potendo attribuire la cittadinanza italiana anche al proprio figlio. Il ricorrente richiama la Convenzione dell’Aja che non esclude l’adozione per i singoli. Il ricorrente richiama, poi, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Infatti il diniego del riconoscimento dello stato di figlio violerebbe l’art. 8 della CEDU dato che il bambino non potrebbe godere di tutti i diritti connessi allo stato di figlio verso il genitore e i parenti e, di conseguenza, verrebbe leso anche nel diritto alla pienezza delle relazioni familiari. La Corte di Cassazione, con sentenza della prima sezione civile n. 14987/2017, ha annullato la decisione della corte d’appello. I giudici della Suprema Corte hanno, preliminarmente, rilevato dai certificati di nascita che il bambino risulta figlio sia del genitore italiano che dell’altro genitore. Negli USA il riconoscimento del figlio è avvenuto da parte di entrambi ed è stato accolto dall’autorità giudiziaria competente e trascritto nell’atto di nascita. L’atto di cui si chiede la trascrizione nel registro degli atti dello stato civile italiano ha ad oggetto l’indicazione di entrambi i genitori adottivi. Ne consegue che la domanda presentata dal genitore italiano non può essere diretta ad ottenere la qualifica di genitore adottivo da parte di uno solo dei genitori, mancando il consenso dell’altro genitore. La Cassazione, dunque, ritiene che non si possa riconoscere lo stato di genitore adottivo come singolo se dal certificato di nascita presentato in giudizio risultino due genitori. Quindi è necessario che l’altro genitore intervenga nel giudizio. Solo in seguito all’intervento di entrambi i genitori, seppur omosessuali, si potrà decidere quale regime giuridico sia applicabile al caso concreto. La Cassazione ha rinviato la decisione al tribunale dei minorenni, precisando che i giudici debbano tenere in considerazione i più recenti orientamenti giurisprudenziali. Il principale parametro a cui attenersi è quello dell’ordine pubblico internazionale in correlazione con l’interesse superiore del minore (Cassazione 19599/2016).