Ex in pensione, via l’ assegno

imageSì alla revoca dell’assegno di divorzio all’ ex moglie diventata autosufficiente grazie alla pensione. E il giudice non può più decidere dando un peso al tenore di vita o alla disparità economica tra i due ex.
La Corte di cassazione (sentenza 15481) chiarisce che gli unici criteri da seguire per decidere sul diritto all’assegno di divorzio sono quelli indicati dalla decisione spartiacque n. 11504 del 2017, e accoglie il ricorso di un ex marito, rinviando la causa alla Corte d’appello. La Corte territoriale aveva respinto il reclamo dell’uomo contro la decisione del Tribunale di ridurre da 250 a 100 euro l’assegno in favore dell’ex moglie, invece di revocarlo. Il ricorrente ormai pensionato con 2.000 euro al mese, aveva fatto presente che anche la ex moglie, prima in mobilità, poteva ora contare su una pensione di 1.141 euro al mese più tredicesima. Inoltre l’ex marito contestava la mancata produzione da parte dell’ex coniuge della dichiarazione dei redditi. Per entrambi i giudici di merito però la condizione della moglie, pur migliorata, non era tale da escludere il diritto all’assegno perché tra le parti restava «un evidente divario economico». Inoltre la ex moglie, non più giovane, non poteva avere un «tenore di vita in linea con quello della convivenza».
Ed è proprio nel raffronto con il passato e nel riferimento al divario economico che la Cassazione trova l’errore. Prima di tutto i giudici danno notizia della posizione del Pm che aveva sollecitato la remissione alle Sezioni unite per chiarire l’impatto della sentenza 11504 del 2017 sugli assegni divorzili in corso. Secondo il sostituto procuratore un intervento del Supremo collegio sarebbe giustificato dalla necessità di: «dare una migliore definizione degli “indici” della “autosufficienza economica” in termini di concorrenza o di alternativa tra gli stessi, e di specificare il termine “attitudini” riferito all’indice delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile».
La Cassazione non accoglie la richiesta del Pm ricordando che le sezioni semplici si sono già espresse su molte questioni collegate a temi socialmente sensibili. Nello specifico i giudici non vedono – oltre al legittimo dissenso del Pg rispetto all’orientamento assunto dalla sezione semplice – motivi per ritenere i principi espressi dalla sentenza 11504 istituzionalmente attribuiti alla cognizione delle Sezioni unite.
Detto questo i giudici precisano che nel caso esaminato l’accertamento andava fatto alla luce del principio dell’autosufficienza economica in base ai nuovi dicta: il possesso di redditi di qualsiasi specie e\o cespiti patrimoniali, considerando gli oneri derivanti dal costo della vita nel posto di residenza dell’ex coniuge richiedente. Da valutare anche le capacità e possibilità di lavoro personale, la disponibilità di una casa ecc. Onerato della prova è il coniuge obbligato, mentre il beneficiario può contare sulla prova contraria. Il ricorrente ha giustamente lamentato la mancata valutazione delle sue carte e l’omessa presentazione da parte dell’ex di estratti conto e dichiarazioni. Mentre, sbagliando, i giudici di merito hanno valorizzato un criterio “fuorviante” e da non tenere più in conto come quello del tenore di vita.