Responsabilità genitoriale

baby-feet-1527456_1920La parola alla Corte di giustizia dell’Unione europea per chiarire la portata della litispendenza affermata dall’articolo 19 del regolamento Ue n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 15183 del 20 giugno, infatti, ha sospeso il procedimento nazionale e chiesto a Lussemburgo di delineare i contorni della litispendenza e, in particolare, di precisare se essa abbia un ruolo unicamente nella determinazione del giudice competente e, quindi, sulla ripartizione di competenza tra i giudici degli Stati membri o possa svolgere una funzione anche come motivo ostativo al riconoscimento, nello Stato membro i cui giudici sono stati aditi per primi, di una sentenza resa in un altro Paese Ue, senza il pieno rispetto dell’indicato principio. La vicenda vedeva al centro la separazione di una coppia e l’affidamento del figlio minore nato dal matrimonio tra un cittadino italiano e una donna rumena. La coppia era vissuta in Italia, ma dopo i primi dissapori la donna si era recata a Bucarest con il minore, senza più rientrare in Italia. Il marito si era così rivolto al Tribunale di Teramo chiedendo la separazione e l’affidamento del figlio. I giudici avevano addebitato alla donna la separazione e, mentre pendeva la questione sulla responsabilità genitoriale, la pronuncia sulla separazione era divenuta definitiva. La donna, però, si era rivolta al Tribunale di Bucarest per ottenere il divorzio e l’affidamento del figlio. I giudici rumeni non avevano tenuto conto dell’eccezione di litispendenza presentata dal marito, pronunciandosi sul divorzio e sull’affidamento del figlio alla donna. La pronuncia era passata in giudicato mentre in Italia si concludeva la causa sulla responsabilità genitoriale con affidamento del figlio al padre. La donna, però, aveva proposto appello chiedendo il riconoscimento, in via incidentale, della sentenza della Corte di appello di Bucarest. I giudici della Corte di appello di Teramo avevano dato ragione alla donna, sostenendo la legittimità del comportamento dei colleghi rumeni che non avevano dato seguito alla litispendenza opposta dal padre dinanzi al Tribunale di Bucarest in ragione della non identità dell’oggetto tra il procedimento italiano e quello rumeno. La Corte di appello, quindi, aveva chiuso la questione in ragione del sopravvenuto giudicato, dichiarando inammissibile la richiesta di affidamento esclusivo del minore presentata dal padre. Così, l’uomo ha impugnato la pronuncia dinanzi alla Corte di cassazione che, prima di pronunciarsi, con l’ordinanza interlocutoria del 20 giugno, si è rivolta alla Corte di giustizia Ue per un verificare se, nei casi in cui la litispendenza non sia stata rispettata, possa essere escluso il riconoscimento nello Stato membro in cui l’autorità giurisdizionale sia stata preventivamente adita alla luce dell’ordine pubblico processuale. In particolare, la Suprema Corte ha dubbi sul punto poiché l’articolo 24 del regolamento, in materia di ordine pubblico, in relazione al divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale d’origine, richiama unicamente le regole sulla competenza giurisdizionale di cui agli articoli da 3 a 14 ma non l’articolo 19 che si occupa della litispendenza. Ed invero, il rinvio della Cassazione punta a chiarire se sia ammissibile una portata ristretta di litispendenza che dovrebbe avere, invece, effetti ad ampio raggio ai fini della creazione di uno spazio comune caratterizzato dalla fiducia e dalla lealtà processuale tra gli Stati membri, incidendo anche sul riconoscimento automatico per garantire la libera circolazione delle decisioni.