Riforma del processo penale

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È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di ieri come legge n. 103/2017, la legge di riforma del processo penale. Dopo un lungo e travagliato iter in Parlamento e varie modifiche al testo, il testo ha ricevuto l’ok definitivo circa 2 settimane fa ed entrerà in vigore dal prossimo 3 agosto. Vediamo in breve tutte le novità introdotte dalla legge di riforma penale. Aumento delle pene minime: per scippo e furto in abitazione la pena passa da 1 a 3 anni, per la rapina sale da 3 a 4 anni come reclusione minima. Il voto di scambio politico-mafioso, può prevedere una pena che va tra i 6 e 12 anni. Reati contro i minori, prescrizione dal compimento del diciottesimo anno: per tutelare lo status dei soggetti minori vittime di reati gravi, che non sempre denunciano con tempestività il fatto, la nuova legge prevede che la prescrizione decorrerà dal compimento del diciottesimo anno. Intercettazioni, tocca al pm stralciare le comunicazioni: con l’obiettivo di cercare un equilibrio tra obbligo dell’azione investigativa e tutela della riservatezza dei dati, la legge incarica il pubblico ministero del compito di stralciare le intercettazioni ritenute inutili ai fini processuali o con comunicazioni non relative all’oggetto del fascicolo. Previsto un decreto legislativo in merito alle modalità di utilizzo specifiche di questo delicato strumento. Tempi di Prescrizione più lunghi per i reati di corruzione: la nuova legge n. 103/2017 stabilisce che dopo la sentenza di condanna in primo grado la clessidra della non punibilità di arresti per 18 mesi e lo stesso a seguito della sentenza di appello. Raddoppiati i tempi di prescrizione per il reato di corruzione. Ricorsi: sanzioni pecuniarie in aumento per i ricorsi valutati inammissibili per alleggerire il carico negli uffici della Corte di Cassazione. Poteri di Gup e Gip: la nuova legge di riforma del processo penale prevede che nell’udienza preliminare il potere del giudice non possa più esercitare la supplenza dei poteri-doveri di indagine del pm. Resta salva la facoltà del giudice di disporre l’acquisizione di prove decisive ai fini del proscioglimento dell’imputato. Avocazione del pm: il pubblico ministero rischia di essere sollevato dalla procura generale, se entro 3 mesi dalla chiusura delle indagini non ha proseguito con archiviazione o rinvio a giudizio.