Risarcimento danni

cassazione-corte-2-600x400punitive damages sbarcano in Italia, almeno nei casi di esecuzione di una sentenza straniera che, così, può produrre effetti senza blocchi determinati dal limite dell’ordine pubblico. La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 16601 del 5 luglio 2017  ha dato il via libera, ribaltando precedenti orientamenti, all’esecuzione di tre sentenze targate Usa che riconoscevano danni punitivi a un motociclista che aveva subito danni per un difetto del casco prodotto da una società con sede in Italia. La società che aveva effettuato la reintegrazione patrimoniale aveva chiesto l’esecuzione delle pronunce, ma l’azienda produttrice del casco si era opposta. La Corte di appello di Venezia aveva deciso in senso favorevole all’esecuzione, ma l’azienda italiana aveva impugnato il verdetto in Cassazione ritenendo che la sentenza non potesse essere delibata per contrarietà all’ordine pubblico. La Prima sezione aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite che hanno dato il via libera all’esecuzione. Prima di tutto, la Suprema Corte ha chiarito che l’articolo 363 comma 3 c.p.c.  non attribuisce alla responsabilità civile il solo compito di “restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione”, ma ha in sé una funzione deterrente e finanche sanzionatoria del responsabile. Di conseguenza, “non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi”. Le Sezioni Unite riconoscono che la sentenza straniera applicativa di un istituto non regolato dall’ordinamento nazionale “deve misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre dell’apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l’ordinamento costituzionale”. Con riguardo all’ordine pubblico processuale – osserva la Cassazione – “il setaccio si è fatto più largo per rendere più agevole la circolazione dei prodotti giuridici internazionali”, ma non può dirsi altrettanto per l’ordine pubblico sostanziale. Pertanto, se è indispensabile un controllo della sentenza alla luce dei principi essenziali della lex fori non si può chiedere “una piena corrispondenza tra istituti stranieri e istituti italiani”. Ma c’è di più perché la Cassazione mette l’accento sull’evoluzione della nozione di ordine pubblico che non è più solo un complesso dei principi fondamentali “che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato periodo storico, e nei principi inderogabili immanenti nei più importanti istituti giuridici” perché l’ordine pubblico pubblico è divenuto “il distillato del sistema di tutele appropriate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicché occorre far riferimento alla Costituzione e, dopo il Trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali della Carta di Nizza, elevata a livello dei Trattati fondativi dell’Unione europea dall’articolo 6 TUE”.  Considerato che gli effetti della sentenza non confliggono con i valori riconducibili agli articoli da 23 a 25 della Costituzione, che non è violato il principio di legalità anche alla luce dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Cassazione ammette l’esecuzione. A patto, però, che la sentenza straniera sia resa sulla base di regole “che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna” e che si tratti di una misura prevedibile con la possibilità di individuare i limiti quantitativi. Parametri rispettati nel caso di specie.