Assegno divorzile: il tribunale di Udine si discosta dalla Cassazione

pointing-1991215_1920Discostandosi dal recente orientamento statuito dalla Cassazione con sentenza n. 11504/2017 il Tribunale di Udine ha riconosciuto il diritto a percepire l’assegno divorzile in capo all’ex moglie convenuta tenendo conto del tenore di vita goduto in corso di matrimonio e degli ulteriori elementi indicati dall’art. 5 l. n. 898/1970. Il criterio astratto del tenore di vita è bilanciato dagli elementi indicati nell’art. 5. Il Collegio ha ritenuto preferibile seguire l’orientamento definito maggioritario (da ultimo, Cass. 29 settembre 2016) secondo cui l’accertamento del diritto all’assegno divorzile si articola in una prima fase in cui il Giudice verifica l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’adeguatezza o meno dei mezzi del richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio e in una seconda fase in cui procede alla determinazione in concreto dell’ammontare dell’assegno, compiuta tenendo conto degli elementi indicati nell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970. Il criterio “astratto” del tenore di vita, in questo modo, non costituisce l’unico parametro di riferimento ai fini della statuizione sull’assegno divorzile, venendo contemperato da tutti gli altri criteri quali la condizione dei coniugi, la durata del matrimonio e l’apporto dato da ciascuno alla conduzione familiare che agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma che viene così considerata in concreto. È necessaria una lettura logico-sistematica dell’art. 5 l. n. 898/1970. Secondo il Tribunale, al contrario, l’orientamento seguito di recente dalla Cassazione (10 maggio 2017, n. 11504) identifica quale parametro dell’adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente l’assegno divorzile il “raggiungimento dell’indipendenza economica” «senza ancorarlo ad alcun parametro effettivo, rendendo quindi del tutto astratto e non calcolabile in concreto questo metro di giudizio». In particolare, secondo il Collegio, non è condivisibile la teoria in base alla quale sarebbe compito della giurisprudenza colmare la lacuna lasciata dal legislatore in merito alla definizione di “mezzi adeguati” in quanto una lettura logico-sistematica dell’art. 5 l. n. 898/1970 (in particolare comma 5 e 9) consente di pervenire alla conclusione che il legislatore abbia inteso parametrare l’assegno divorzile a tutti  i criteri indicati nella norma e, quindi, anche al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio o a quello che era ragionevole aspettarsi in futuro. Pertanto, la distinzione tra adeguatezza dei mezzi e criteri che attengono alla misura dell’assegno, ad avviso del Tribunale, «non appare appagante dovendo, invece, il testo normativo essere letto in maniera congiunta nel senso che l’adeguatezza dei mezzi deve essere valutata insieme ai criteri premessi dal legislatore onde pervenire ad un’equa ponderazione di quello che è lo scioglimento di un precedente legame solidaristico, con effetti ex nunc e non ex tunc» come sembrerebbe, al contrario, concludere la sentenza della Cassazione n. 11504/2017. Un principio di autoresponsabilità economica nel giudizio sull’an e di solidarietà economica nel giudizio sul quantum non solo, secondo il Collegio, non trova riscontro normativo ma «stride anche sul piano logico-sistematico», non potendo tali opposti principi operare disgiuntamente in una prima fase e congiuntamente nella seconda «dato che un assegno che in astratto dovrebbe venir corrisposto, in alcuni casi si riduce a zero proprio per la presenza degli altri parametri che il Giudice deve considerare».