Importanza della Negoziazione Assistita

indexDa molto tempo, una delle preoccupazioni più avvertite da parte del legislatore è quella di ridurre il contenzioso civile al fine di assicurare l’attuazione del precetto costituzionale della ragionevole durata del processo che, purtroppo, è inconciliabile con i tempi biblici che al tempo attuale ogni cittadino è costretto a subire per ottenere “giustizia”. La eccessiva durata del processo è veramente una emergenza nazionale per cui, come è notorio, lo Stato italiano spesso è chiamato a rispondere dei danni cagionati dal ritardo e costretto a mettere mano alla cassa per far fronte al relativo risarcimento. Per questo, plurimi sono stati, in questi ultimi anni, gli interventi legislativi messi in campo per raggiungere detto obiettivo tra cui un ruolo importante va assegnato alle misure urgenti di degiurisdizionalizzazione introdotte per la prima volta nel nostro Ordinamento con il DL 12/09/2014 n° 132 convertito nella Legge 10/11/2014 n° 162. Il riferimento è quello della c.d. negoziazione assistita da uno o più avvocati che, affidandosi ad un istituto simile, quale la mediazione di cui alla Legge 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si ispira chiaramente alla prassi del c.d. diritto collaborativo presente nella esperienza giuridica nordamericana e, per citare un paese a noi più vicino, a quella francese che dal 2012 ha introdotto nella propria legislazione la c.d. procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato. Sintetizzando, si può dire che due sono le tipologie di negoziazione assistita: quella facoltativa, rimessa alla libera volontà delle parti, e quella obbligatoria, strutturata come condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, prevista in due materie, particolarmente foriere di contenzioso, ossia nelle controversie per risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti e in quelle relative alla richiesta di pagamento somma a qualsiasi titolo, escluse quelle riguardanti diritti indisponibili o crediti di lavoro, entro il limite di 50 mila euro. A seguito della legge di stabilità del 2015, anche le controversie in materia di contratti di trasporto e sub-trasporto debbono essere precedute dalla negoziazione de qua. Va brevemente ricordato che nella prima tipologia vengono fatte rientrare anche quelle controversie in materia di famiglia e segnatamente quelle caratterizzate da una convenzione di negoziazione assistita da uno o più legali attraverso cui i coniugi possono raggiungere una soluzione consensuale per la loro separazione personale o per il divorzio nonché per la modifica delle relative condizioni precedentemente stabilite. La procedura è applicabile sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. La negoziazione assistita sotto pena di improcedibilità non si applica (art. 3, co. 3 DL 132/2014): ai procedimenti per ingiunzione, incluse le opposizioni, nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696 bis c.p.c. (esclusione ovvia dato la funzione preminentemente conciliativa dell’istituto); nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi alla esecuzione forzata; nei procedimenti in Camera di Consiglio; nella azione civile esercitata nel processo penale. Dunque stabilisce l’art. 2 del DL 132/2014 che la negoziazione assistita consiste nell’accordo (c.d. convenzione di negoziazione) tramite il quale le parti convengono di “cooperare in buona fede e lealtà, al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l’assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all’albo, ovvero facenti parte dell’Avvocatura per le Pubbliche Amministrazioni.