Parcelle gonfiate: sospeso il legale

avvoz“La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”. Alla luce del principio contenuto nel codice deontologico forense le Sezioni unite della Cassazione – con la sentenza n. 17115/2017 – hanno rigettato l’appello presentato da un legale contro la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale della durata di tre mesi. Alla base della misura inflitta un comportamento non troppo onesto secondo cui il legale si sarebbe occupato di questioni esorbitanti rispetto all’incarico professionale effettivamente ricevuto (avente per oggetto solo la valutazione delle eventuali iniziative da adottare al fine di addivenire alla divisione di alcuni beni immobili attraverso l’impugnazione di due delibere societarie) predisponendo una nota spese concernete onorari asseritamente dovuti sulla base dell’attività espletata. All’avvocato era stata poi contestata anche la violazione degli articoli 6,8 e 43 canone 2 Cnf poiché, in relazione all’attività professionale svolta aveva richiesto al cliente il pagamento di somme non solo non dovute, ma anche eccessive rispetto ai canoni legali, in quanto calcolate sul valore dell’intero patrimonio immobiliare, oggetto di possibile divisione. La Cassazione, in particolare, ha chiarito la competenza del Cnf in relazione al caso concreto e più in generale sulle sue funzioni. Il Consiglio nazionale forense ha graduato la pena in applicazione del criterio previsto dal citato articolo 21 del nuovo codice deontologico con valutazione non soggetta a sindacato di legittimità non rivestendo certamente la valutazione del Cnf i caratteri di abnormità. In linea più generale poi, si legge nella sentenza, le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono regolamenti adottati da un’autorità non statuale in forza di autonomo potere in materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell’articolo 3, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale, quindi trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica va esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, considerando altresì non tanto le tipologie delle pene disciplinari quanto l’entità delle stesse tra un minimo e un massimo che ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statuale.