Firma al posto del medico

doctor-1228627_1920Risponde di falso lo specializzando che appone la firma al posto del medico ai certificati contenenti le prescrizioni terapeutiche consegnati ai pazienti. È questa la decisione della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 34141/ 2017 depositata in cancelleria lo scorso 12 Luglio, ha rigettato il ricorso presentato da una giovane specializzanda in medicina. La dottoressa in erba dovrà pagare la multa di Euro 500 per aver commesso falso. La decisione era già stata fatta propria dalla Corte d’Appello di Palermo. A chi non è mai capitato durante una visita medica di ritrovarsi di fronte a più di un camice bianco? È raro, specie nelle visite ospedaliere, che il paziente si ritrovi in ambulatorio con un solo medico. Quest’ultimo il più delle volte è infatti affiancato da un “giovane”…lo specializzando! Laureato anch’egli in medicina, dovrà ancora attendere qualche anno tra visite e turni vari, per diventare un medico “adulto”. Ma cosa può concretamente fare un medico specializzando? Dovrà esercitare gradualmente ogni aspetto dell’attività medica sotto la super visione del medico cui è affidato. Può avanzare diagnosi e predisporre piani terapeutici…non può apporre firme apocrife ai certificati medici, pena la commissione di falso! Una giovane specializzanda in medicina, con sentenza del 21.03.2016 della Corte d’Appello di Palermo veniva condannata al pagamento della multa di Euro 500 per il reato ex art 481c.p. Nel corso  dello svolgimento delle visite di routine, apponeva infatti firme apocrife ai certificati recanti le diagnosi e piani terapeutici dei pazienti. Non essendo ancora specializzata firmava con il nome del medico che le faceva da tutor e non con il proprio. La stessa ricorreva in Cassazione lamentando violazione di legge in relazione all’articolo 481 c.p. Il reato contestatole, a suo dire, non avrebbe dovuto essere qualificato come falso ideologico; avrebbe al più rappresentato un’ipotesi di falso inutile e quindi come tale sarebbe stato penalmente irrilevante. La Corte, nel rigettare il ricorso perché infondato, ha colto l’occasione per chiarire i confini del reato di falso ideologico. L’art. 481 c.p. statuisce che “Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, i fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 51 a Euro 516”. Per aversi falso ideologico occorre che l’attestazione provenga dal suo autore apparente, essendo irrilevante la veridicità di un atto materialmente falso. Quando le dichiarazioni provengono invece da persona diversa da quella che figura averle rese e sottoscritte si configura la differente ipotesi di falso materiale ex art 476 e 477c.p. La falsità materiale attiene alla realtà fenomenica; fa apparire venuto ad esistenza un atto che non è mai stato formato. Ad avviso dei giudici di legittimità, sarebbe stato più corretto qualificare la vicenda sottoposta al suo esame come un’ipotesi di falsità materiale. Essendo però come noto, fatto divieto alla Corte di legittimità procedere alla diversa qualificazione dei casi sottoposti al suo esame, nonché preclusa la possibilità di annullare con rinvio, i giudici della Cassazione rigettavano il ricorso. L’avere apposto firme apocrife ai certificati medici costerà davvero caro alla giovane specializzanda che dovrà pagare la multa di Euro 500 per falso.