Informazioni provvisorie su Sequestri e Termini

cassazione-corte-2-600x400Le Sezioni Unite, con l’Informazione provvisoria n. 18, hanno affermato che è da ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di conferma del sequestro probatorio di un pc – o più in generale di un supporto informatico – «nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti». La Cassazione precisa, inoltre, che tale ricorso è ammissibile «sempre che sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati». Restituzione incidente di esecuzione? L’Informazione provvisoria n. 19, sempre in materia di sequestro, si occupa però del sequestro preventivo e della conseguente confisca. In sostanza, la questione controversa era: «Se il terzo rimasto estraneo al giudizio di cognizione, proprietario del bene oggetto di sequestro preventivo del quale sia stata disposta con sentenza la confisca, possa chiederne la restituzione e, in caso di diniego, proporre incidente di esecuzione prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile». La Cassazione ha risolto precisando che il terzo, prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, può chiedere al giudice della cognizione la restituzione del bene sequestrato e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al Tribunale del riesame. «Qualora sia stata erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al Tribunale del Riesame». Termini e misura coercitiva. Con l’Informazione provvisoria n. 20, la Cassazione ha precisato che il Tribunale del Riesame, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento dell’ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, non può disporre, anche in caso di particolare complessità della motivazione, il deposito dell’ordinanza in un termine superiore ai 30 giorni (exart. 311, comma 5-bis, c.p.p.) anche se entro il termine di 45 giorni previsto dall’art. 309, comma 10, c.p.p.. La conseguenza è la perdita di efficacia dell’ordinanza che ha disposto la misura coercitiva. Termini per la redazione della sentenza. L’ultima Informativa provvisoria pubblicata il 20 luglio è la n. 20. Nello specifico, Le Sezioni Unite Penali si sono occupate dei termini per la redazione della sentenza e se questi siano o meno soggetti alla sospensione nel periodo feriale, a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal d.l. n. 132/2014, convertito dalla legge n. 162/2014. La risposta delle SSUU è negativa.