Mediazione negoziabile

cassazione-corte-2-600x400Le Sezioni Unite, componendo il corrispondente contrasto, hanno ritenuto configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), sussistente allorquando, volendo concludere un singolo affare, una parte incarichi altri di svolgere un’attività intesa alla ricerca di un persona interessata alla relativa conclusione a determinate, prestabilite condizioni, e rientrante, proprio per il suo estrinsecarsi in attività di intermediazione, nell’ambito di applicabilità dell’art. 2, comma 4, della l. n. 39 del 1989, disciplinante anche ipotesi atipiche di mediazione per il caso in cui oggetto dell’affare siano beni immobili o aziende. Ove oggetto dell’affare siano altre tipologie di beni – e segnatamente beni mobili – l’obbligo di iscrizione sussiste solo per chi svolga la detta attività in modo non occasionale e quindi professionale o continuativo, ed in siffatta ipotesi, anche per l’esercizio di questa attività è richiesta l’iscrizione nell’albo degli agenti di affari in mediazione di cui al menzionato art. 2 della citata l. n. 39 del 1989 (ora, a seguito dell’abrogazione del ruolo dei mediatori, la dichiarazione di inizio di attività alla Camera di commercio, ai sensi dell’art. 73 del d.lgs. n. 59 del 2010), sicchè il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ex art. 6 della stessa legge, il diritto alla provvigione.

SEZIONI UNITE CIVILI – SENTENZA N. 19081. 1° AGOSTO 2017