Rilascio di visto infedele

partnership-526413_1920Va sanzionato il Caf che rilascia il visto di conformità in modo infedele senza aver effettuato alcun controllo neppure formale della documentazione prodotta circa i dati indicati in dichiarazione dai contribuenti assistiti. A chiarirlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 19952. L’agenzia delle Entrate aveva emesso atto di contestazione nei confronti di un Caf sanzionandolo per l’avvenuto rilascio di infedele visto di conformità in violazione dell’articolo 35 del Dlgs 241/97 stante la contestazione di 626 violazioni tributarie. Il Caf aveva impugnato il provvedimento. Mentre la commissione provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo il Caf estraneo alle attività di controllo poste in essere dall’Agenzia in relazione alle dichiarazioni dei contribuenti, il giudice di appello aveva confermato le sanzioni irrogate dall’ufficio. In particolare la Ctr aveva ritenuto sussistente la responsabilità del Caf che aveva rilasciato infedelmente il visto di conformità senza assolvere l’onere di verificare la corrispondenza dei dati dichiarati con la documentazione allegata. Il Caf ha presentato ricorso per cassazione ritenendo che la Ctr avesse erroneamente ritenuto sussistente un obbligo di controllo sostanziale dei dati forniti dai contribuenti e della documentazione dagli stessi allegata non previsto per legge se non successivamente da una norma non applicabile retroattivamente. I giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il ricorso del Caf. Secondo la Cassazione infatti la Ctr ha fatto corretta applicazione della normativa vigente al tempo e con accertamento non contrastato ha rilevato l’infedeltà del visto di conformità rilasciato dal Centro senza aver effettuato alcun controllo neppure formale della documentazione prodotta in ordine ai dati indicati in dichiarazione evidenziando al contrario la sussistenza di discordanze tra quanto dichiarato ed effettivamente documentato. A norma dell’articolo 35 del decreto legislativo 241/1997, il responsabile del Caf rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonchè di queste ultime alla relativa documentazione contabile. Attualmente, è prevista in capo ai soggetti che rilasciano il visto, ovvero l’asseverazione, infedele una sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie. Inoltre il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di un importo pari alla sanzione irrogata.