Linee guida riforma responsabilità medica

medico_legge jpgDopo l’approvazione della riforma sulla responsabilità medica con la legge 24/2017, il 2 agosto scorso il ministro Lorenzin ha firmato il decreto che istituisce e disciplina l’elenco delle società scientifiche che elaboreranno le linee guida per le professioni sanitarie. L’importanza della riforma sulla responsabilità medica si sostanzia anche in altri aspetti. Infatti, dopo il via libera al decreto per le linee guida, è bene ricordare l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sicurezza in sanità. Si tratta di un altro punto saliente della riforma sulla responsabilità medica. Con questo provvedimento, infatti, si fa un ulteriore passo in avanti verso l’operatività piena della recente legge. Il decreto andrà ad attuare uno dei punti più importanti della legge 24 sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità medica. Provvederà infatti, ex art. 5, a istituire e regolamentare l’elenco dove saranno iscritte le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche che avranno il compito di scrivere le best practices cui ogni medico dovrà attenersi anche per evitare di incorrere in responsabilità penale. Questo importante provvedimento, però, ha anche altri meriti. Tra questi, quello di stabilire con chiarezza anche i requisiti che i soggetti che dovranno elaborare le linee guida dovranno possedere per poter essere iscritti all’elenco. I requisiti stabiliti sono: rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici Regioni/ Province autonome. Questo avverrà anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina; rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale. Per i medici di medicina generale è richiesto un requisito di rappresentatività di almeno il 15% dei professionisti;  atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto, dai quali si evincano gli elementi di cui all’art. 2, comma 2 del DM 2 agosto 2017. Gli interessati potranno presentare l’istanza di iscrizione a mezzo pec e digitalmente firmata entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Sarà possibile utilizzare il modello scaricabile sul portale istituzionale del Ministero della salute.