Responsabilità Genitoriale

breakup-908714_1280La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17190 del 12 luglio 2017 fa chiarezza in merito ai criteri di ripartizione delle competenze tra il Tribunale ordinario e il Tribunale per i minorenni. Il caso: in pendenza del giudizio di separazione personale dal coniuge dinanzi al tribunale ordinario di Catania, il marito chiedeva al Tribunale per i minorenni della stessa città di emettere nei confronti della moglie provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, lamentando suoi comportamenti inadeguati e pregiudizievoli verso la figlia minore. Il tribunale per i monorenni rigettava l’eccezione di incompetenza sollevata dalla moglie, in favore del tribunale ordinario, rilevando che il giudizio di separazione si era concluso con sentenza definitiva e che il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio non era stato ancora avviato. La moglie proponeva reclamo, che veniva accolto dalla Corte d’appello, che affermava l’incompetenza del tribunale per i minorenni e la competenza del tribunale ordinario, con conseguente condanna del marito alle spese di entrambi i gradi del giudizio. Il marito propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 38 disp. att. c.c., comma 3, per avere la Corte territoriale erroneamente affermato la competenza del tribunale ordinario sul ricorso da lui proposto per la limitazione della responsabilità genitoriale del coniuge, nonostante che il giudizio di separazione si fosse concluso con sentenza passata in giudicato e il giudizio di divorzio non fosse stato ancora introdotto. La Suprema Corte rigetta il ricorso e osserva quanto segue: la Corte d’appello ha ritenuto che la richiesta di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, comportando una modifica delle statuizioni adottate dal tribunale ordinario sulla separazione, era da qualificare come richiesta di modifica delle condizioni della separazione e, quindi, di competenza di quest’ultimo e non del tribunale per i minorenni; la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare il principio secondo cui la “controversia relativa alla modifica delle condizioni della separazione e del divorzio, nel cui giudizio sia chiesto l’affidamento dei figli minori, appartiene all’esclusiva competenza del tribunale ordinario, anche quando la domanda sia giustificata dall’esistenza di un grave pregiudizio per i figli minori, non essendo tale circostanza idonea a spostarne la competenza presso il tribunale per i minorenni”; il suddetto orientamento si è consolidato anche dopo la modifica dell’art. 38 disp. att. c.c., comma 1 art. 3, comma 1, interpretato nel senso che quando sia pendente un giudizio di separazione o di divorzio, e fino alla sua definitiva conclusione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale sono di competenza del tribunale ordinario; i giudici di merito, ai quali è riservata l’interpretazione della domanda, hanno plausibilmente ritenuto che il ricorso ex art. 333 c.c. fosse qualificabile come richiesta di modifica delle condizioni di affidamento della prole, all’esito della cessazione del rapporto coniugale. Questa conclusione peraltro è coerente con il principio di concentrazione delle tutele presso il giudice ordinario in presenza di conflitti tra i genitori