Obbligo di indicare l’origine del riso e del grano per pasta

noodles-1631935_1920Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali rende noto che sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i due decreti interministeriali per introdurre l’obbligo di indicazione dell’origine del riso e del grano per la pasta in etichetta, firmati dai ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda. “Entrano così in vigore – si legge nella nota diffusa dal ministero – i provvedimenti che introducono la sperimentazione per due anni del sistema di etichettatura, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari. I decreti prevedono, a partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, una fase di 180 giorni per l’adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento delle  etichette e confezioni già prodotte. Quindi l’obbligo definitivo scatterà il 16 febbraio per il riso e il 17 febbraio per la pasta”.“Da metà febbraio – ha dichiarato il ministro Martina – avremo finalmente etichette più trasparenti sull’origine di riso e grano per la pasta. È una scelta decisa compiuta insieme al ministro Calenda, che anticipa la piena attuazione del regolamento europeo 1169 del 2011. Il nostro obiettivo è dare massima trasparenza delle informazioni al consumatore, rafforzando così la tutela dei produttori e dei rapporti di due filiere fondamentali per l’agroalimentare Made in Italy. Non rinunceremo a spingere ancora in Europa perché questi provvedimenti vengano presi per tutta l’Ue”. Secondo quanto rende noto il Mipaaf, il decreto grano/pasta in particolare prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture: Paese di coltivazione del grano: nome  del Paese nel quale il grano viene coltivato; Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato. Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi Ue, Paesi non Ue. Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo  Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi Ue e/o non Ue” Per quanto riguarda il riso, il provvedimento prevede che sull’etichetta devono essere indicati: Paese di coltivazione del riso; Paese di lavorazione; Paese di confezionamento. Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura”Origine del riso: Italia”. Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi non UE. Le indicazioni sull’origine, ricorda ancora il ministero, dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Inoltre, si legge, i decreti decadranno in caso di piena attuazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l’applicazione all’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati. Oltre l’85% degli italiani, conclude il ministero, considera importante conoscere l’origine delle materie prime per questioni legate al rispetto degli standard di sicurezza alimentare, in particolare per la pasta e il riso. Sono questi i dati emersi dalla consultazione pubblica online sulla trasparenza delle informazioni in etichetta dei prodotti agroalimentari, svolta sul sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a cui hanno partecipato oltre 26mila cittadini.