Condomini morosi

singapore-2148190_1920Se ci sono degli oneri condominiali non versati e quindi ci sono condomini morosi, è l’amministratore che deve intervenire tempestivamente. Lo stabilisce l’articolo 1129 del Codice civile, poi modificato dalla legge di riforma del 18 giugno 2013. L’amministratore ha il compito di “agire per la riscossione forzosa delle somme dovute”. E deve farlo “entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso”. Per garantire che i pagamenti siano tempestivi, si punta sull’immediata esecutività del decreto ingiuntivo.Per ottenere dal Giudice l’autorizzazione della provvisoria esecuzione verso i condomini morosi, occorre però depositare il relativo piano di ripartizione approvato dall’assemblea. E’ questa una condizione necessaria, in quanto l’approvazione del rendiconto condominiale (preventivo o consuntivo) da solo non comprende questa ripartizione delle spese dei singoli condomini. Il via libera sul preventivo o il consuntivo condominiale, non è dunque sufficiente. Spesso accade che la provvisoria esecuzione sia concessa in presenza della sola delibera di approvazione del rendiconto. E’ però un errore. Se nel verbale dell’assemblea non c’è una menzione specifica alla delibera di approvazione della ripartizione, il giudice non dovrebbe concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Lo ha confermato anche la Suprema Corte in una pronuncia del 2016, su “la delibera di approvazione dello stato di ripartizione delle spese”. Per recuperare gli oneri non versati dai  condomini morosi, l’amministratore deve seguire un preciso iter. Dovrà infatti indicare tra gli argomenti all’ordine del giorno, “l’approvazione del piano di riparto”. E dovrà farlo in maniera distinta rispetto al rendiconto del preventivo o del consuntivo che l’assemblea è chiamata a deliberare. In secondo luogo, nel procedimento monitorio, deve depositare la tabella di ripartizione con il verbale. Da quest’ultimo deve risultare chiara la discussione e l’approvazione in sede assembleare. E’ questa la strada che l’amministratore deve seguire se vuole correttamente ottenere dal giudice un provvedimento di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.