Fatto colposo e regole cautelari

avvozCon la sentenza n. 31490/16 la Corte di Cassazione si è espressa sui concetti di fatto colposo e di rispetto delle regole cautelari da parte del medico. Il caso di specie il procedimento nei confronti di un medico accusato di aver provocato la morte di un paziente a causa di imperizia. Il processo penale si è concluso con il proscioglimento dell’imputato in ragione del decorso del termine di prescrizione. Ma in sede di motivazione della sentenza la Suprema Corte ha approfondito i due temi oggetto della disamina. Secondo quanto sottolineato dagli Ermellini, nell’ambito della c.d. “colpa medica”, una volta appurata la colposità dell’omicidio del paziente, occorre appurare se con la sua azione ovvero omissione il medico abbia violato una regola cautelare. Ossia, va stabilito se il medico abbia agito senza rispettare la dovuta prudenza, imposta appunto dalle leggi scientifiche. Nel caso in questione la Cassazione ha ribadito che sussistono regole cautelari rigide, che indicano analiticamente il comportamento che il sanitario deve assumere. Ne discende che se un giudice qualifica “imprudente” un comportamento del medico, deve sul punto addurre una dettagliata motivazione. Ciò significa che l’A.G., nel momento in cui qualifica colposa poiché imprudente la condotta del medico, deve indicare quale sarebbe stata la regola cautelare da seguire nel caso concreto. Nel caso in esame, a Corte di Cassazione afferma che il Collegio di Appello ha ritenuto imprudente l’utilizzo di una determinata strumentazione (“piezorugey”) da parte del sanitario/imputato, ma che ciò non ha trovato conferma in alcun tecnico intervenuto durante il processo. Processo che, come detto, si è però concluso con annullamento senza rinvio in ragione della intervenuta prescrizione del reato.