Accesso alla cassa integrazione in deroga: i criteri di accesso

​La Circolare n. 8 dell’8 aprile 2020, diffusa dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione e dalla Direzione Generale dei Rapporti di lavoro ha fornito le prime indicazioni interpretative e operative relative ai criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l’emergenza epidemiologica COVID-19.

Con il decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono state previste misure speciali per il sostegno alle imprese e ai lavoratori operanti nella cd. “zona rossa”. Al Capo II del predetto decreto-legge, agli articoli da 13 a 17 sono state individuate misure straordinarie in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, cassa integrazione in deroga e indennità per i lavoratori autonomi.

Con il successivo decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, vista l’estensione all’intero territorio nazionale delle misure di contenimento del contagio, sono state previste “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

La disposizione normativa di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020 aveva previsto la possibilità per i datori di lavoro che operano nei territori della cd “zona rossa” di presentare domanda per accedere al trattamento di CIGO ovvero all’assegno ordinario per tutelare i lavoratori sospesi o in riduzione oraria a causa della riduzione dell’attività lavorativa, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ugualmente per quei lavoratori che, pur prestando attività lavorativa presso unità produttive e/o operative, non comprese nella detta zona rossa, sono tuttavia, nella stessa, residenti o domiciliati e quindi
impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

Vista la situazione emergenziale, al fine di agevolare le procedure, tali datori di lavoro sono dispensati:
• Dall’obbligo di informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015, mentre si deve fare ricorso al modulo ex comma 4;
• Dal rispetto del termine dei 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione oraria (articolo 15, comma 2, del d.lgs. n. 148/2105) per la presentazione della domanda relativa alla CIGO;
• Dal rispetto del termine previsto dall’ articolo 30, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015, (non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio delle sospensioni o riduzioni orarie).
Il periodo massimo richiedibile è di 13 settimane e l’arco temporale di riferimento è dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
La disposizione normativa di cui all’articolo 19 del successivo decreto-legge n. 18/2020 interviene sui medesimi contenuti ed estende le suddette misure speciali ai datori di lavoro che operano su tutto il territorio nazionale, limitando la durata massima dell’intervento di integrazione salariale ordinaria a nove settimane, decorrenti sempre dal 23 febbraio 2020, e comunque entro la fine del mese di agosto 2020.

Il periodo di integrazione salariale ordinario, concesso con la causale “Emergenza COVID 19” e con la causale “COVID 19 Nazionale”, non concorre al computo della durata massima complessiva del trattamento di integrazione salariale autorizzabile nel biennio mobile, né al limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile previsto per il computo della durata massima dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria (art. 4 del d.lgs. n. 148/2015), considerandosi tale periodo neutro ai fini del computo della durata massima del trattamento.

Pertanto, un datore di lavoro che abbia già usufruito delle 52 settimane, nel biennio mobile, di cui all’articolo 12 del citato d.lgs. n. 148/2015, può usufruire di un ulteriore periodo per la causale specifica “Emergenza COVID 19”. Non opera, altresì, il limite previsto di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili (articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015).

La domanda per l’accesso al trattamento di integrazione salariale può essere presentata per tutti i dipendenti assunti alla data del 17 marzo 2020, non operando il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni previsto a normativa vigente.

Le domande vanno presentate all’INPS secondo le modalità indicate nelle circolari del predetto Istituto n. 38 del 12 marzo 2020 e n. 47 del 28 marzo 2020. Stante la particolare finalità dell’intervento, lo stesso può essere erogato – a richiesta del datore di lavoro – con la formula del pagamento diretto.

Ai sensi di quanto disposto al comma 2 dell’articolo 19 del D.L. n. 18/2020, restano ferme l’informativa, la consultazione sindacale e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

I datori di lavoro che ricorrono al trattamento di integrazione salariale ordinaria, di cui alla causale in parola, limitatamente ai periodi riconosciuti, non sono tenuti al versamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 148/2015.

Cassa integrazione in deroga.

L’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 introduce un trattamento di integrazione salariale in base alla quale le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, in conseguenza degli effetti determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a nove settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020.

La disposizione si rivolge ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti, non coperti dalle tutele previste a legislazione vigente in caso di sospensione o riduzione di orario.

Possono accedere al trattamento di cassa integrazione in deroga anche i datori di lavoro che avendo accesso esclusivamente alla cassa integrazione guadagni straordinaria non possono accedere alla CIGO “Covid-19” e “COVID 19 Nazionale”.

Ai sensi del comma 4 del citato articolo 22, i trattamenti in deroga sono concessi con appositi decreti delle Regioni e Province autonome ove hanno sede le unità produttive e/o operative interessate dalle sospensioni o riduzioni di orario, da trasmettere all’INPS per la verifica e il pagamento diretto da parte di quest’ultimo.

Qualora si faccia riferimento a unità produttive e/o operative del medesimo datore di lavoro (rientrando nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda), site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 marzo 2020, è stato stabilito, all’articolo 2, comma 1, che il relativo trattamento di integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle Regioni o Province autonome interessate.

In tale caso, le domande sono presentate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Si specifica che, anche per questi trattamenti di integrazione salariale in deroga, il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 148/2015.

Le domande dovranno essere corredate dall’accordo sindacale, come previsto espressamente al comma 1 dell’articolo 1, del D.L. n. 18/2020 e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto ad es. full-time, part-time) con il relativo importo, i dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l’accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail. Ai sensi dell’ultimo periodo del richiamato comma1, l‘obbligo dell’accordo sindacale non è previsto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

L’istanza, unitamente alla documentazione come sopra evidenziata, deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma CIGSonline con la causale “COVID – 19 Deroga”.

La modalità telematica CIGSonline prevede due tipi di invio: “invio cartaceo” e/o “invio digitale”, nel caso di “invio cartaceo” deve essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell’istanza contenente marca da bollo e firma autografa unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità. Non si terrà conto di domande inoltrate in modalità diversa.
Eventuali istanze già inviate in modalità diversa, dovranno essere comunque trasmesse in modalità telematica.