Agevolazioni disabili: esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà. L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi. Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.
Come riporta la guida di Agenzia Informa l’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.

Quando le agevolazioni sono concesse al familiare della persona con disabilità?

Invece che la persona con disabilità, può beneficiare delle agevolazioni sopra descritte (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione) il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali. In questo caso, il documento comprovante la spesa può essere intestato indifferentemente alla persona disabile o al familiare del quale egli risulti a carico. Per essere considerato “fiscalmente a carico” il disabile deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro. Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per
esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili. Superando il limite di reddito, le agevolazioni spettano unicamente al disabile: per poterne beneficiare è necessario, quindi, che i documenti di spesa siano a lui intestati e non al suo familiare.