Agevolazioni fiscali disabili: ausili elettronici ed elettrodomestici, cosa c’è da sapere

In quest’articolo andiamo ad approfondire alcuni dubbi legati alle agevolazioni fiscali per i disabili. Il caso in esame riguarda una persona affetta da grave limitazione dell’autonomia deambulatoria che voleva acquistare alcuni elettrodomestici e mobili rivolti a facilitare la sua autosufficienza. Il soggetto produceva apposito verbale di accertamento dell’handicap grave art. 3, comma 3, della Legge 104/92, ritenendo di possedere i requisiti di cui all’art. 4 del D.L.9 febbraio 2012 n.5 con diagnosi di paraplegia postchirurgica ma riscontrava problemi per l’acquisto degli oggetti suindicati.

Pertanto, volendo usufruire dei benefici allegava le varie prescrizioni autorizzative rilasciate dai medici specialisti dell’ASL dalle quali risultava che lo stesso necessitava di ausili e dispositivi informatici, elettronici ed elettrodomestici per la gestione domotica dell’ambiente e che sussisteva il collegamento funzionale tra la tipologia della menomazione e il sussidio tecnico o informatico.

I punti vendita obiettavano il fatto che le prescrizioni mediche non specificavano il prodotto ( es. elettrodomestici, accessori ecc… ), altri si giustificavano dicendo che le prescrizioni fossero superiori a 6 mesi rispetto alla data di acquisto e che quindi scadute e non più valide.

Il soggetto affetto da grave limitazione deambulatoria, pertanto, voleva sapere se le prescrizioni in suo possesso rispettino le normative vigenti in merito all’acquisto di beni con IVA ridotta al 4%.

Su questa questione ha fornito i giusti chiarimenti l’Agenzia delle Entrate: L’art. 1, comma 3-bis), del decreto legge 29 maggio 1989, n. 202 prevede che “Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento”.

In virtù di quanto previsto dall’art. 2, comma 9, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, l’aliquota iva agevolata “si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. Con tale ultima disposizione il legislatore ha inteso estendere le agevolazioni già previste per gli ausili in senso stretto anche a prodotti di comune reperibilità che possono migliorare l’autonomia delle persone con disabilità (cfr. risoluzione n. 57/E del 2005).

Con decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, sono state individuate le condizioni e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione in esame. In particolare l’articolo 1 del citato DM prevede che l’aliquota del 4 per cento si applica “Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. Il successivo articolo 2, al comma 1 del citato DM precisa che “Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”.

Con riguardo alla documentazione necessaria al fine di fruire dell’aliquota IVA agevolata, l’art. 2, comma 2 del citato D.M. 14 marzo 1998 prevede che il soggetto portatore di handicap debba produrre: – il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’ASL competente; – la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL competente dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la certificata invalidità e il sussidio in questione.

Con la risoluzione n. 57 del 2005 è stato precisato che il “controllo dell’ambiente”, facilitato dai sussidi in questione, ricorre quando l’installazione di strumenti basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche consente al disabile il superamento degli impedimenti derivanti dal proprio handicap o il parziale recupero di migliori capacità motorie, uditive, visive o di linguaggio. Pertanto, l’utilizzo del sussidio deve portare ad una maggiore autosufficienza od integrazione da parte del soggetto disabile il quale, in tal modo, può vedere annullate o ridotte le difficoltà che il proprio stato determina in riferimento al rapporto funzionale con l’ambiente. Si ritiene che l’agevolazione in esame debba essere riconosciuta con riferimento a tutti i beni per i quali il medico specialista attesti, sulla base di una valutazione tecnica, che sussiste un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possano apportare alle sue esigenze di vita. Con riferimento al caso in esame si ritiene, quindi, che l’istante potrà, usufruire dell’aliquota iva agevolata al 4 % per l’acquisto di tutti i sussidi indicati nei certificati prodotti dal contribuente in allegato all’istanza in quanto si tratta di sussidi che gli “facilitano l’autosufficienza, integrazione e la comunicazione interpersonale”.