Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità

La detrazione Irpef per i mezzi di locomozione

Per l’acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef. Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi.

La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione.

Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo.

Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, prevista per gli altri mezzi necessari alla locomozione e al sollevamento del disabile, di cui si dirà più avanti.

La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo. L’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.

Perdita dell’agevolazione

In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse.

Questa disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Tuttavia, non è agevolabile l’acquisto del veicolo, prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto.

Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità –

Non è tenuto alla restituzione del beneficio il soggetto che, avendo ricevuto in eredità un’auto che il genitore disabile aveva acquistato fruendo delle agevolazioni, decida di rivenderla prima che siano trascorsi i due anni richiesti dalla norma.

Spese per riparazioni

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo. Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).

Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.

ATTENZIONE

L’agevolazione Iva È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate,
aventi cilindrata fino a:
▪ 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido
▪ 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido
▪ di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:
▪ all’acquisto contestuale di optional
▪ alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e
anche se superiori ai citati limiti di cilindrata)
▪ alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.
L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.

Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità 

L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).

L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto).

È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.

Come previsto per la detrazione dall’Irpef, anche ai fini Iva è possibile fruire nuovamente dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato.

In questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.

Cfr. L’Agenzia Informa