Ambito scolastico, impiego delle certificazioni verdi

Come è noto, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, nel ridisciplinare l’obbligo vaccinale del personale scolastico, ha previsto, fino al 30 aprile 2022, l’impiego della certificazione verde, c.d. green pass base, per l’accesso ai luoghi di lavoro per tutto il personale della scuola.

L’art. 4- quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, introdotto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, prevede infatti che “Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatori di cui all’articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4- quater, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”. Ministero dell’Istruzione

Lo stesso articolo specifica che “Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9- quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021”. Al riguardo, l’art. 9-ter.1 del decreto-legge n. 52 del 2021, modificato dal decreto-legge n. 24 del 2021, nel disciplinare l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, nulla dispone in merito alle conseguenze del mancato possesso/esibizione del green pass base.

Deve pertanto ritenersi che, stante l’abrogazione espressa dell’art. 9-ter, comma 2, disposta dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, al personale scolastico che non possieda o non esibisca il green pass si applichi l’art. 9- quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021.

In particolare, tale disposizione, richiamata dall’art. 4-quinquies del decreto legge n. 44 del 2021, disciplina l’impiego delle certificazioni verdi da parte del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legge 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che detto personale “nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

A decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, fermo restando l’obbligo di vaccinazione e le sanzioni previste in caso di inadempimento a tale obbligo, il lavoratore sprovvisto o che non esibisca certificazione verde (c.d. green pass base) non può accedere a scuola, è considerato assente ingiustificato e non percepisce retribuzione o altro compenso o emolumento. Il mancato possesso/esibizione della certificazione verde non comporta provvedimenti disciplinari e il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.