Ammortizzatori sociali e assegno di integrazione salariale

Con il messaggio 21 marzo 2022, n. 1282 l’Inps chiarisce gli aspetti relativi al massimale unico dei trattamenti di integrazione salariale decorrenti dal 2022, fornendo le indicazioni operative.

Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell’assegno di integrazione salariale relativi all’anno 2022. Precisazioni

Al fine di garantire una maggiore tutela economica in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, l’articolo 1, comma 194, della legge di Bilancio 2022 ha introdotto, dopo il comma 5 dell’articolo 3 del D.lgs n. 148/2015, il comma 5-bis, che stabilisce, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di un unico massimale annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

Con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2022 è stata comunicata la misura, in vigore dal 1° gennaio 2022, dell’importo massimo del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) e del Fondo di solidarietà del credito, nonché dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Come affermato nella circolare n. 18/2022, i principi di carattere generale attinenti agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e oggetto di riordino producono effetti sulle richieste di trattamenti relativi a periodi in cui l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca a decorrere dal 1° gennaio 2022; le modifiche non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

In ordine alla portata della disposizione recata dal menzionato comma 5-bis dell’articolo 3 del D.lgs n. 148/2015, sono stati, tuttavia, sviluppati ulteriori e più specifici approfondimenti con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che hanno riguardato anche gli aspetti legati alle coperture finanziarie previste a supporto della misura, in esito ai quali si è pervenuti alla determinazione che, per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e per l’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS), con periodi iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, per il periodo di pagamento decorrente dal 1° gennaio 2022, si applica il massimale unico, introdotto dalla riforma, con il valore reso noto dalla circolare n. 26 del 2022.

La medesima modalità di calcolo è applicata anche all’assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148 del 2015, ad eccezione dei Fondi che garantiscono, per proprio regolamento, importi più favorevoli.