Ampliamento delle giornate fruibili ed indennizzabili per congedo Covid-19

La circolare n.81 del 8 luglio 2020 dell’Inps chiarisce sulle giornate fruibili ed indennizzabili per congedo da Covid-19.

Il decreto-legge n. 34/2020, con l’articolo 72, comma 1, lettera a), modificativo dell’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, estende il periodo in cui è possibile fruire del congedo COVID-19, individuando un arco temporale che decorre dal 5 marzo 2020 e termina il 31 luglio 2020, superando, quindi, il precedente limite temporale del 3 maggio 2020. È stato altresì aumentato da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l’assistenza ai figli durante il predetto periodo, alle medesime condizioni previste nell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020.

Ne consegue che i genitori possono fruire di congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio. Tali modifiche interessano tutte le categorie lavorative a cui è destinato il congedo COVID-19, ossia i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, ed i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

I genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020  possono fruire di congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, anche oltre il limite di 12 anni di età previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, secondo le indicazioni già fornite al paragrafo 5 della circolare n. 45/2020.