Andare in pensione: requisiti per il biennio 2021-2022

L’Inps, con la circolare del 7 febbraio 2020, n. 19, informa che dal 1° gennaio 2021 i requisiti di accesso al pensionamento, adeguati agli incrementi della speranza di vita, non sono ulteriormente incrementati.

La circolare riporta i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle cd. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, validi per il biennio 2021-2022.

Pensione di vecchiaia

Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è il seguente:

 

Anno Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2021

Al 31 dicembre 2022

67 anni
Dal 1° gennaio 2023 67 anni*

 

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei confronti dei lavoratori dipendenti, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o che siano stati addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, per il periodo previsto dalla legge, e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia è fissato anche per il biennio 2021/2022 al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi.

Pensione di anzianità

A decorrere dal 1° gennaio 2021 l’accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:

1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall’età;

2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, ed in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni;

3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 58 anni.

Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile). Per ulteriori informazioni sull’adeguamento all’incremento della speranza di vita, vedi le tabelle riportate dall’Inps.