Anticipo finanziario TFR e TFS

La circolare INPS 17 novembre 2020, n. 130 fornisce indicazioni per l’accesso al finanziamento del Trattamento di Fine Servizio ( TFS) o di Fine Rapporto ( TFR), previsto per i dipendenti della pubblica amministrazione e per il personale degli enti pubblici di ricerca.

Queste categorie di dipendenti pubblici che fruiscono della pensione cd. Quota 100 o che possiedono i requisiti pensionistici previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, possono richiedere, quindi, alle banche o agli altri intermediari finanziari (aderenti ad un apposito Accordo quadro) il finanziamento agevolato per un importo massimo di 45mila euro, sulla base di un’apposita certificazione rilasciata dall’ente responsabile per l’erogazione dell’indennità di fine servizio.

Ai sensi dell’articolo 23, commi 2 e seguenti, del decreto-legge n. 4/2019, il finanziamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto può essere concesso nei limiti dell’importo netto di 45.000 euro o, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato da parte dell’INPS in qualità di ente previdenziale, se è di importo inferiore. L’importo ceduto non può essere soggetto a procedure di sequestro o di pignoramento o ad esecuzione forzata in virtù di una qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell’importo finanziato, senza alcuna formalità dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio e di fine rapporto maturato.

L’anticipo finanziario è concesso a fronte di una richiesta di certificazione che il soggetto interessato deve presentare online in base alla modalità di trasmissione attualmente prevista per le istanze prodotte all’INPS ai fini della cessione ordinaria (di cui al d.p.r. 80/1950).

Fondo di garanzia

L’articolo 23, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019 prevede, a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dalla banca o dagli intermediari finanziari, l’istituzione di un Fondo di garanzia nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze, con una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per l’anno 2019.

La garanzia del Fondo copre l’80% dell’importo dell’anticipo del TFS/TFR ed è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. Il Fondo di garanzia è affidato in gestione all’INPS.