Ape social e Quota 41

Inps-nuovi-contributi-prestazioni-e-agevolazioni-2016-640x342Sono in scadenza domani le domande per ottenere l’anticipo pensionistico tramite Ape social e Quota 41 Precoci. Secondo gli ultimi dati Inps sono oltre 51mila le domande presentate, di queste 31mila per l’Ape social e circa 20mila per i Precoci. In vista di tale scadenza l’ente previdenziale ha pubblicato nuovi chiarimenti e informazioni utili a chi deve presentare domanda. Vediamoli nel dettaglio. L’Inps ha pubblicato sul proprio sito nuove FAQ in merito all’Ape social per fornire chiarimenti in merito ai seguenti argomenti: mantenimento della residenza in Italia; requisito contributivo nell’ipotesi di pluralità di gestioni assicurative e contributive; decorrenza della prestazione; cessazione, annullamento, revoca del beneficio; cause di incompatibilità; caratteristiche per condizioni soggettive (assistenza a soggetto con handicap grave, stato di disoccupazione). Le FAQ contengono inoltre quesiti relativi alla presentazione, all’istruttoria e al monitoraggio delle domande. L’ente previdenziale ha inoltre fornito alcuni chiarimenti in merito alle istruzioni operative per accedere a entrambi i benefici, con il messaggio 11 luglio 2017, n. 2884. L’Inps chiarisce che non preclude l’accesso ai benefici in parola l’eventuale sospensione della prestazione per la disoccupazione fermo restando, in ogni caso, che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso, il richiedente abbia concluso di fruire integralmente della prestazione per la disoccupazione spettante. Potrà, invece, essere valutato in via prospettica, purché si perfezioni entro la fine dell’anno di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni, il requisito del trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione. Resta fermo che il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione non può essere interrotto/sospeso da una eventuale rioccupazione anche solo per un giorno. Conseguentemente, l’interessato dovrà mantenere lo stato di disoccupazione, non inferiore a tre mesi, per tutto il periodo compreso tra la conclusione dell’intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante e l’accesso alla prestazione APE sociale/pensionamento anticipato. Non potranno inoltre accedere alla prestazione di APE sociale/beneficio precoci coloro i quali, pur trovandosi in stato di disoccupazione, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, non hanno goduto della prestazione per la disoccupazione per carenza dei requisiti richiesti o per non aver presentato la domanda entro i termini previsti. L’Inps precisa che le domande devono essere presentate in modalità telematica e a tal fine è stata predisposta una procedura dedicata che guida il cittadino nella compilazione delle dichiarazioni in funzione della tipologia di lavoratore selezionata. Al termine della procedura d’invio viene rilasciata all’utente una ricevuta di presentazione della domanda recante un numero di protocollo, la data e l’orario esatto di ricevimento. Nel messaggio Inps si specifica che è consentito integrare la domanda con la documentazione richiesta obbligatoriamente dai DPCM in un momento successivo alla presentazione della stessa senza modificare il n. di protocollo/data/ora di ricezione. L’integrazione dovrà riguardare esclusivamente i documenti allegati e dovrà comunque essere effettuata dal richiedente entro e non oltre i termini e con dati confermi a quelli della domanda pena il rigetto della stessa domanda. L’ente previdenziale chiarisce che la priorità di accesso all’anticipo pensionistico è determinata da: per l’APE social sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia, per la Quota 41 Precoci sulla base della data di raggiungimento del requisito. Per accedere ad entrambi i benefici la valutazione della data e dell’ora di presentazione della domanda interviene in via suppletiva ed eventuale solo a parità di data di maturazione dei requisiti. L’Inps specifica che “in riferimento alla categoria degli operai edili, in considerazione delle segnalate difficoltà di reperire il datore di lavoro per la sottoscrizione della relativa attestazione (modello AP116), il richiedente potrà farsi rilasciare idonea dichiarazione, sottoscritta dal responsabile della Cassa edile, dalla quale risultino i periodi durante i quali egli è stato iscritto alla Cassa” La dichiarazione dovrà essere allegata alla domanda telematica e il richiedente dovrà dichiarare nel campo note di aver allegato la dichiarazione delle Casse edili interessate, al fine di consentire ai competenti uffici del Ministero del Lavoro, dell’INAIL e dell’INL le verifiche di competenza.