L’assegno di superinvalidità come ottenerlo e chi lo può richiedere?
L’assegno di superinvalidità è un trattamento riconosciuto dalla legislazione pensionistica di guerra in favore dei militari e civili vittime di guerra (DPR 915/1978). .
L’importo dell’assegno è tanto più alto quanto più grave è l’invalidità per la quale viene erogato. L’assegno spetta ogni anno per 12 mensilità, non è prevista la tredicesima.
Il benefico economico è erogato in presenza di precise menomazioni secondo una tabella con 32 ipotesi normative, decrescenti per gravità, elencate in modo tassativo nella tabella E allegata al DPR 915/1978.
Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla 1ª categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella E compete, in aggiunta alla pensione od all’assegno temporaneo, un assegno integrativo non riversibile, in misura pari alla metà dell’assegno di superinvalidità previsto nella lettera H della tabella E .
Per poter beneficiare dell’assegno di superinvalidità, ove sussistono i requisiti, non occorre presentare una domanda, ma sarà corrisposto automaticamente dall’Inps o dal Ministero.