Assegno divorzile, spetta anche all’ex moglie straniera

Per la Cassazione, (ordinanza n.765/2020) alla ex moglie straniera che ha lasciato il suo paese e si è dedicata alla famiglia spetta l’assegno divorzile.

I fatti

La Corte d’Appello confermava le statuizioni del giudice di primo grado che obbligavano l’ex marito a versare all’ ex moglie straniera un assegno divorzile di 350 euro mensili, 850 euro mensili al figlio e il 70% delle spese straordinarie per quest’ultimo.

L’ex marito ricorreva in Cassazione

Per i giudici della Corte di Cassazione i giudici di merito hanno valutato la situazione correttamente. La Corte ha riconosciuto il diritto all’assegno divorzile nella misura di 350 Euro mensili all’ex moglie, non già allo scopo di assicurare il pregresso tenore di vita, ma per mantenere le condizioni di vita adeguate e consone al progetto familiare e sociale che la cessazione del matrimonio aveva interrotto.

La donna aveva lasciato il suo paese (Perù) dove viveva per trasferirsi in Italia con l’ex marito, e la stessa si era dedicata alla famiglia nei primi anni di matrimonio in ragione della nascita del figlio e fino al 2008, quando in occasione della separazione aveva intrapreso un’attivita’ lavorativa ed aveva reperito un alloggio dove viveva con il figlio minore.

I giudici della Corte rigettano il ricorso dell’ex marito fornendo, relativamente ai motivi del ricorso, le seguenti motivazioni:

all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi secondo la Corte di Cassazione, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarieta’, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensi’ il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass. Sez. U. n. 18287 del 11/07/2018).

Per i giudici della Corte di Cassazione i giudici di merito hanno valutato la situazione correttamente:  riconoscendo il diritto all’assegno divorzile nella misura di 350 Euro mensili all’ex moglie, non già allo scopo di assicurare il pregresso tenore di vita, ma per mantenere le condizioni di vita adeguate e consone al progetto familiare e sociale che la cessazione del matrimonio aveva interrotto; raffrontato le condizioni reddituali dei coniugi, da cui è emerso che il reddito annuo della donna è inferiore a un terzo di quello dell’ex marito; considerato che la ex moglie si è trasferita dal Perù per il coniuge;  tenuto conto del fatto che dopo la separazione la donna ha iniziato a lavorare, ha reperito un alloggio per vivervi con il figlio, ha dapprima pagato un canone di locazione e poi un mutuo per l’acquisto di una casa e nel contempo ha provveduto al mantenimento del figlio non economicamente autosufficiente.