Assegno ordinario e bonus Covid-19 cumulabili: la domanda entro il 3 giugno

Assegno ordinario e bonus COVID-19 sono cumulabili: l’Inps ne dà comunicazione sul proprio portale. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) ha introdotto la cumulabilità delle misure di sostegno al reddito legate all’emergenza pandemica con l’assegno ordinario di invalidità.

La cumulabilità, secondo quanto previsto dalla normativa, riguarda anche l’indennità COVID-19 da 600 euro di marzo 2020 prevista dal decreto Cura Italia.

Pertanto, chi ha avuto la domanda respinta a seguito del riesame d’ufficio potrà ricevere il pagamento dell’indennità di marzo. I beneficiari di assegno ordinario di invalidità che non abbiano ancora presentato la domanda per l’indennità COVID-19 di marzo, inoltre, possono richiederla entro il 3 giugno 2020 (15 giorni dal 19 maggio 2020, data di pubblicazione del decreto Rilancio).

Le indennità hanno importo pari a 600 euro, non sono soggette ad imposizione fiscale, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. Tali indennità sono compatibili e cumulabili, invece, con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, nonché con le prestazioni di lavoro occasionale – di cui all’art. 54 bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 2017 – nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

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