Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

Tra le nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 troviamo anche l’assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso.

In relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020 possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che, alla data del 1° gennaio 2021, hanno in corso un assegno di solidarietà.

La concessione dell’assegno ordinario – che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso – può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.

Anche per questa specifica prestazione la durata complessiva del trattamento in questione non può essere superiore a 12 settimane, al pari di quanto previsto per le altre tipologie di trattamenti salariali connessi all’emergenza da COVID–19.