Assegno unico e universale per percettori di Reddito di cittadinanza

L’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo.

L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base dell’ ISEE valido al momento della domanda, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Il decreto legislativo n. 230/2021 prevede che i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza ricevano d’ufficio la corresponsione dell’Assegno unico e universale. Pertanto l’INPS è tenuto a riconoscere, congiuntamente e con le modalità di erogazione del Rdc, una quota supplementare di beneficio economico riferita all’assegno unico e universale, senza che i percettori del Rdc debbano presentare apposita domanda.

L’Istituto, attraverso la circolare INPS 9 febbraio 2022, n. 23, ha illustrato le modalità di riconoscimento, l’ambito di applicazione e i criteri per la determinazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico. Con la circolare INPS 28 aprile 2022, n. 53 l’Istituto ricorda i requisiti previsti per l’erogazione dell’assegno unico e universale, i beneficiari, coloro che hanno diritto alle maggiorazioni, gli importi, le modalità di erogazione e decorrenza della prestazione e le relative istruzioni contabili.

I requisiti previsti per l’erogazione dell’assegno unico e universale sono indicati all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 230/2021.

Per la loro verifica, in considerazione della corresponsione d’ufficio dell’assegno unico e universale a integrazione del Rdc, si evidenzia quanto segue:

  • i requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno (articolo 3, comma 1, lettere a), c) e d), risultano assorbiti da quelli più restrittivi previsti per il Rdc dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4/2019, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234;
  • il requisito del pagamento delle imposte sui redditi in Italia (articolo 3, comma 1, lettera b), si intende posseduto dal richiedente del Rdc in quanto assorbito dalla verifica preventiva in merito al possesso della residenza in Italia.

I percettori del Rdc, pertanto, in quanto residenti in Italia, sono sottoposti al pagamento dell’IRPEF in Italia in base alla previsione dell’articolo 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Inoltre, si rammenta che l’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 230/2021, prevede che l’assegno unico e universale sia corrisposto per i figli a carico, intendendosi per tali quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE.