Assemblee di condominio con accesso da remoto è possibile?

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il Dpcm applica le seguenti misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto  personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);

c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);

Una riunione di condominio può comportare l’assembramento di persone e quindi da evitare. Risulta difficile far rispettare le distanze previste dal decreto tra una persona e l’altra in una riunione di condominio.

Collegamenti da remoto è possibile?

Al momento, come riporta, l’ANACI, l’associazione nazionale amministratori condominiali ed immobiliari non esiste ad oggi norma o giurisprudenza che renda possibile le assemblee con collegamenti internet da remoto. L’introduzione di tale disposizione, seppure in una normativa avente carattere di urgenza, non può prescindere, ai fini di una corretta deliberazione, dalla regolarità della convocazione o dello svolgimento dell’assemblea.

Qualora l’amministratore ritenesse di ricorrervi occorre che siano valutate le seguenti circostanze, tutte indicate in ottica di cautela per evitare possibili impugnazioni:
a) l’avviso della possibilità di partecipare da remoto deve essere reso noto in sede di convocazione;
b) ne consegue che prima di procedere all’invio degli avvisi, l’amministratore dovrebbe essere a conoscenza della possibilità per tutti di usufruire di tale tecnologia; questo presuppone che prima ancora sia stata mandata una richiesta a tutti i condomini i quali, nella loro totalità, abbiano risposto positivamente; così non fosse, occorrerebbe garantire la possibilità di effettuare parte in presenza e parte in remoto; tuttavia la parte in presenza dovrebbe rispettare i vincoli sopra indicati;
c) occorre inoltre accertarsi che tutti coloro che sono collegati abbiano “banda” sufficiente per gestire la simultaneità di collegamenti con decine di persone, le quali tutte devono essere in grado di vedere e sentire gli altri, per consentire la collegialità dell’assemblea.
La mancanza delle garanzie sopra indicate, esporrebbe la deliberazione ad impugnazioni.