Assemblee di condominio. E’ possibile svolgerle in sicurezza?

E’ possibile svolgere le assemblee di condomino in questo periodo di emergenza legata al Covid? A dare delle risposte l’Anammi sulla questione delle assemblee condominiali, alla luce degli ultimi Dpcm e della circolare del ministero degli Interni.

Il Centro Studi dell’ANAMMI ha analizzato in dettaglio gli obblighi contenuti nei diversi decreti: in particolare, il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, precisa che “ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile”.

Quali sono le regole da osservare?
E’ necessario sempre indossare la mascherina, tanto che l’assemblea si svolga in spazi aperti, tanto negli spazi privati. Quindi si applica il protocollo di cui al DPCM licenziato mesi fa. Tale protocollo, prevede che «dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina».
Il DPCM 18 ottobre 2020 interviene integrando l’art. 1 del decreto presidenziale firmato il 13 ottobre e, in particolare, recita: “Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”.

Inoltre, l’art. 63 della L. n. 126/2020 intitolato “Semplificazione procedimenti assemblee condominiali”, nel merito dello svolgimento dell’assemblea condominiale online o in via telematica, l’art. 63 L. n. 126/2020 prevede che “le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo (e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121,) sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.” Lo stesso articolo, alla lett. b prosegue affermando “anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione».

Per il Centro studi dell’ANAMMI, è giusto ritenere che un’assemblea di condominio rientri nelle più generiche “attività convegnistiche e congressuali”, il cui svolgimento deve al momento ritenersi sospeso, salvo che non possa essere tenuta in modalità remota. In tal senso l’assimilazione del concetto di “riunione privata” a quella condominiale, sostenuta nella circolare del Ministero, fa riferimento alla circostanza che nella riunione privata non si utilizzano “locali pubblici o aperti al pubblico”.