Assetto delle contribuzioni previdenziali e assistenziali dovute dagli Ordini e dai Collegi professionali per il personale dipendente

L’Inps con la circolare INPS 15 marzo 2022, n. 40, riepiloga l’assetto degli obblighi contributivi degli Ordini e dei Collegi professionali relativi alle assicurazioni pensionistiche e previdenziali per il personale dipendente.

Gli Ordini e i Collegi professionali sono, pertanto, enti pubblici autarchici e, come tali, idonei ad adottare atti incidenti sulla sfera giuridica altrui, istituiti per legge e dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. Inoltre, sono dotati di autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria in quanto caratterizzati dalla capacità di provvedere alla propria organizzazione e di finanziarsi integralmente attraverso il contributo degli iscritti senza gravare sulla finanza pubblica.

In merito, si osserva che le risorse acquisite attraverso il versamento dei contributi dagli associati e finalizzate all’autofinanziamento rivestono altresì una prevalente finalità pubblica, in quanto dirette a finanziare il miglior esercizio di funzioni pubbliche assegnate dalla legge agli Ordini e ai Collegi professionali essenzialmente per la tutela della collettività nei confronti degli esercenti della professione (Cass. sent. n. 17118/2019). Poste le sopra descritte peculiarità il legislatore, con riferimento agli Ordini e ai Collegi professionali, individua espressamente il comparto degli enti pubblici non economici ai fini dell’applicazione dei contratti collettivi (cfr. l’art. 3, comma 2, del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68) confermandone, pertanto, quantomeno in linea generale, l’appartenenza alla categoria degli enti pubblici non economici come considerati dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’applicazione della disciplina del lavoro nel settore pubblico.

Gestione previdenziale ai fini pensionistici

Il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, ha disciplinato l’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per Invalidità, Vecchiaia o Superstiti (IVS), connotandola come forma previdenziale destinata a garantire il trattamento pensionistico per la generalità dei lavoratori dipendenti.Il legislatore ha altresì previsto diverse forme di esclusione da detta assicurazione; ciò è avvenuto per i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle Province, dei Comuni e delle IPAB, esclusi dall’AGO qualora sia loro garantito un trattamento di quiescenza o di previdenza (cfr. gli artt. 37 e 38 del R.D.L. n. 1827/1935).

Peraltro, le disposizioni di cui all’articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e le successive leggi 22 novembre 1962, n. 1646, 26 luglio 1965, n. 965, 3 maggio 1967, n. 315, 20 marzo 1975, n. 70, nonché, da ultimo, la legge 8 agosto 1991, n. 274 (art. 5, commi 6 e 7) hanno previsto, per gli enti di diritto pubblico e per gli enti parastatali, la facoltà di iscrivere il personale dipendente alle Casse pensionistiche pubbliche – con conseguente esclusione dall’obbligo dell’assicurazione generale obbligatoria – mediante adozione di deliberazione da proporre entro termini perentori (l’ultimo termine del 26 febbraio 1992 è stato fissato dalla legge n. 274/1991) e da approvarsi con decreto interministeriale (cfr. le circolari n. 190/1995 e n. 29/1997).

Pertanto, sulla base delle norme citate, per il personale degli Ordini e dei Collegi professionali che abbiano adottato una deliberazione di massima per l’esercizio d’opzione di cui alla legge n. 274/1991, approvata con decreto interministeriale, la gestione previdenziale di competenza è quella pubblica; diversamente, in mancanza dell’adozione da parte dell’ente pubblico di apposita deliberazione resta competente ai fini assicurativi per il personale dipendente la gestione dell’AGO.

È da osservare tuttavia come, nei primi anni del 2000, il quadro normativo di riferimento sembrava essere stato messo in discussione dal Consiglio di Stato che, con parere n. 4489/2005, aveva evidenziato che a seguito della riforma introdotta dal D.lgs 30 giugno 1994, n. 479, volta al riordino e alla soppressione degli enti pubblici di previdenza e di assistenza, il criterio discretivo per stabilire il riparto di competenze tra la gestione dell’Assicurazione generale obbligatoria (gestita dall’Inps) e quella dell’ex Inpdap fosse dato dall’appartenenza del datore di lavoro alle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001. Il D.lgs n. 479/1994, nel dettare la riforma degli enti previdenziali, non prevedeva, tuttavia, nuove disposizioni in ordine alle competenze iscrittive precedentemente stabilite dal legislatore. Pertanto, l’isolato orientamento del Consiglio di Stato non ha trovato conferma nella successiva giurisprudenza di legittimità e amministrativa.