Assicurazioni delle aziende sanitarie

medico_legge jpg

Arrivano le prime applicazioni delle norme in tema di responsabilità medica e assicurazioni delle aziende sanitarie, grazie alla sentenza numero 100 della Corte dei conti, sezione Emilia-Romagna, dell’11 maggio 2017. In particolare, la sentenza ha chiarito che cosa accade quando un medico del pronto soccorso causi un danno (ad esempio il decesso del paziente per somministrazione di un farmaco senza verifica di allergie), e l’assicurazione dell’azienda sanitaria risarcisca il danneggiato concordando una transazione. Secondo i giudici, se dopo aver risarcito il danno l’assicuratore agisce nei confronti dell’azienda sanitaria per il rimborso dell’importo non coperto dalla polizza, l’azienda sanitaria pagherà la franchigia all’assicuratore, ma subito dopo scatterà un’azione di responsabilità contabile. Con questa azione, la Corte dei conti chiederà al medico il risarcimento del danno erariale che sarà pari all’importo della franchigia che l’azienda ha dovuto versare alla compagnia assicuratrice. Inoltre, è bene sottolineare che il meccanismo applicato dalla Corte conti bolognese in merito a responsabilità medica e assicurazioni coincide con quello previsto dal 1 aprile 2017, ovvero dall’entrata in vigore della legge 24 nel giudizio di responsabilità amministrativa per il danno indiretto. Ebbene, nel giudizio di responsabilità amministrativa per il danno indiretto conseguente ai casi di malasanità, la condotta del medico che sia difforme dalle linee guida di per sé non può dimostrare l’esistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave. Se il medico si discosta dalle linee guida, non vi è automatica responsabilità. Ne consegue, quindi che, secondo i giudici contabili, la responsabilità dell’ente pubblico va valutata senza un’acritica applicazione della colpa grave giudicata da altri magistrati, civili o penali. I giudici hanno tuttavia enumerato alcuni punti fermi. Si risponderà infatti in Corte dei conti entro 5 anni da quando l’azienda sanitaria ha subito una diminuzione patrimoniale, quindi la distanza dall’episodio medico potrà anche essere rilevante. Inoltre, il giudizio di responsabilità contabile non consentirà all’operatore sanitario di chiamare in garanzia la propria assicurazione. Questo significa che la sentenza che accerti responsabilità, disporrà il pagamento a favore dell’azienda sanitaria, ma senza avere effetti diretti nei confronti di terzi, quali le compagnie di assicurazione.