Auto abbandonata in strada privata. Niente multa per la Cassazione

Se un cittadino abbandona la propria auto in una strada privata non è prevista una multa. Lo ha stabilito la Cassazione pronunciandosi sul caso di un cittadino siciliano, che si è rivolto alla Corte di Cassazione per ricorrere contro la violazione contestatagli di aver abbandonato su una strada una propria vettura.

Il Giudice di pace di Palermo respingeva l’opposizione avanzata dal cittadino avverso il verbale di contestazione elevato nei suoi confronti ai sensi degli artt. 180 e 181 codice della strada per aver abbandonato su una strada un veicolo di sua proprietà.

Il cittadino ricorreva in appello, ma il tribunale lo respingeva perché non è stato impugnato il distinto verbale da cui risulta lo stato di abbandono. Per il giudice d’appello inoltre la natura privata della strada non escludeva la violazione contestata. Ricorreva in cassazione che gli dava ragione.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 6359/2019 cassa la sentenza impugnata e accoglie l’opposizione, annullando così il verbale di contestazione. “L’accesso al civico il quale corrisponde all’appezzamento di terreno di proprieta’ esclusiva del ricorrente, al pari delle particelle limitrofe  corrisponde ad un’area privata, giacche’ i soggetti che lo utilizzano si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene, trattandosi dei proprietari di determinati immobili, in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi, mentre per essere ritenuto di uso pubblico occorre un uso “di una collettivita’ indeterminata di soggetti, considerati quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale”. Ne’ puo’ valere “il principio della presunzione di uso pubblico, che sussiste soltanto quando il tratto di strada colleghi due strade pubbliche”, trattandosi di strada “priva di marciapiede e, pertanto, non destinata alla circolazione dei pedoni e che, precipuamente, e’ a vicolo cieco”

Ne consegue che essendo rimasta accertata la natura privata dell’area in cui si trovava parcheggiata l’autovettura in contestazione, nessuna contravvenzione poteva essere elevata per mancanza del presupposto della violazione medesima.

Risultato fondato il ricorso, la causa puo’ essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’opposizione proposta e l’annullamento del verbale di contestazione della violazione, con condanna della parte controricorrente al pagamento delle spese dell’intero giudizio, liquidate come in dispositivo.