Avvocati: addio al vincolo di almeno cinque affari l’anno

Importanti novità per gli avvocati. Sulla Gazzetta ufficiale del 26 novembre 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero della giustizia 15 ottobre 2021, n. 174 Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre scorso e in vigore dal prossimo 11 dicembre.

L’ art. 2 (Modalità di accertamento dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente). Il consiglio dell’Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all’Albo, anche a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente

La professione forense risulta esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando, in capo all’avvocato, quando ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;

b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale e’ stato conferito da altro professionista;

d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;

e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge.

La documentazione comprovante il possesso di tali condizioni deve essere presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Soppressione del requisito dei 5 affari

Con il d.m. 174 viene soppressa la lett. c) dell’art. 2, c. 2, del d.m. 47/2016; è quindi eliminato il requisito relativo alla trattazione “di almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista”.