Avvocati. Come presentare istanza per il riconoscimento dell’importo di 600 euro

Il Decreto interministeriale del 28 marzo 2020, ha esteso anche ai liberi professionisti iscritti alle gestioni previdenziali di categoria, la medesima indennità di 600 euro, già prevista per gli altri lavoratori autonomi, a sostegno del reddito in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

La relativa domanda andrà presentata a Cassa Forense, esclusivamente con modalità telematica, attraverso l’apposita procedura che sarà attivata nell’area riservata del sito Internet dell’Ente, a partire dalle ore 12.00 del 1°/4/2020, in contemporanea con gli altri Enti aderenti all’Adepp.

Il Decreto stabilisce che possono presentare l’istanza, per il riconoscimento una tantum dell’importo di euro 600, i professionisti che abbiano dichiarato al fisco un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro per l’anno di imposta 2018.

Nello specifico, l’indennità potrà essere riconosciuta agli iscritti alla Cassa Forense che, nell’anno d’imposta 2018 (dichiarazione 2019) abbiano percepito un reddito complessivo (assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’art 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dell’art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modifiche dalla legge 21 giugno 2017 n. 96), inferiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata  dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in corso.

Gli iscritti che, invece, nell’anno di imposta 2018 (dichiarazione 2019) abbiano dichiarato un reddito complessivo, determinato come sopra, ricompreso fra 35.000 e 50.000 euro, potranno inoltrare domanda solo se  abbiano cessato o ridotto o sospeso la propria attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

La cessazione dell’attività deve essere attestata dalla dichiarazione di aver chiuso la Partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Per riduzione o sospensione dell’attività, invece, si intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre del 2019; a tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa (differenza fra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività). Anch’esso deve essere attestato mediante autodichiarazione da rendere all’interno della procedura informatica.

Le domande saranno liquidate in ordine cronologico di arrivo, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti e fino all’esaurimento dei 200 milioni complessivamente stanziati per gli iscritti agli Enti previdenziali.

La comunicazione è stata data dal Presidente della Cassa Forense, l’avvocato Nunzio Luciano.