Avvocato sospeso

indexÈ legittima la sanzione disciplinare per l’avvocato che non abbia versato al suo assistito la somma corrispostagli dall’assicurazione a copertura di una responsabilità professionale. La Cassazione è tranchant nei confronti di un professionista romano, sospeso dall’attività per aver violato gli articoli 5, 6 e 41 del Codice deontologico. Sei i mesi di pausa decisi dal Coa di Lucca, ridotti poi a due dal Consiglio nazionale forense che – nel febbraio 2016 – ha riqualificato gli illeciti alla luce del nuovo codice deontologico, escludendo il “reato” di gestione di denaro altrui, ma reputando censurabile la condotta tenuta dal professionista nel corso dell’esecuzione iniziata nei suoi confronti. In particolare – è l’accusa del Coa riportata anche nella sentenza 19163 a Sezioni Unite– oltre ad aver dimenticato di versare al suo assistito (che lo aveva citato in giudizio per responsabilità professionale e che aveva ottenuto nei suoi confronti la condanna al risarcimento danni), la quota versata dalla compagnia assicuratrice, l’avvocato aveva mantenuto nei confronti dell’ufficiale giudiziario, un comportamento ostruzionistico e non collaborativo. Nel ricorso presentato in Cassazione, l’imputato lamenta vizi motivazionali e illogicità manifesta. In più si denuncia violazione dell’articolo 24 della Costituzione e dei principi generali sul diritto di difesa ed eccesso di potere, per non aver il Cfn considerato che il credito posto in esecuzione dal suo ex cliente fosse un “provvisorio”, in quanto non ancora accertato con sentenza definitiva. Ma la Cassazione smonta punto per punto i motivi di ricorso, ricordando, tra l’altro un principio cardine. E cioè che le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili davanti alle Sezioni Unite della Cassazione, solo “per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge”. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare sul piano del merito le valutazioni del giudice disciplinare. La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso.