Blocco dei licenziamenti: le novità introdotte dal Decreto Rilancio

​È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, varato dal Governo per far fronte alle difficoltà di famiglie, lavoratori e imprese a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

In particolare, il cosiddetto Decreto “Rilancio” estende e potenzia alcune misure già introdotte con il D.L. “Cura Italia”, come il congedo parentale, i permessi ex art. 33 della legge 104/1992, i bonus baby sitter, la cassa integrazione “COVID-19”, la sospensione dei licenziamenti.

Nel dettaglio, le novità introdotte dal Decreto:

Viene prorogato dai precedenti 60 giorni a 5 mesi complessivi il blocco dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e la sospensione delle procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso.  Inoltre, Il datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può revocare il recesso facendo contestualmente richiesta del trattamento di cassa in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento.

Novità anche per i contratti a termine: saranno possibili la proroga ed il rinnovo fino al 30 agosto 2020, senza necessità di indicare causali. Sono, inoltre, prorogate le indennità Naspi e Dis-Coll in scadenza tra il 1° marzo e il 30 aprile scorsi.

Il blocco dei licenziamenti contenuto nell’articolo 80 del decreto proroga e amplia la misura già inserita nel Cura Italia.

Il blocco dei licenziamento per giustificato motivo oggettivo (motivi economici), che in base al Cura Italia era previsto fino al 17 maggio, è prolungato di tre mesi portando il totale a cinque ( fino al 17 agosto).