Bolletta condominiale dell’acqua troppo alta? Ecco se e come contestare i consumi

Bolletta condominiale dell’acqua troppo alta? Ecco se e come contestare i consumi

Con l’ordinanza n. 8685 del 28.3.2019, la Cassazione è ritornata su alcuni aspetti riguardanti la possibilità dei condomini di contestare il riconoscimento di eventuali consumi, qualora essi risultino essere nettamente eccessivi.

La vicenda, nello specifico, riguarda il caso di un condominio che otteneva un decreto ingiuntivo avverso un condomino il quale si era rifiutato di pagare gli oneri condominiali, nella fattispecie consumi idrici, a lui riconosciuti dall’assemblea all’unanimità. Questi disconosceva di dover pagare la somma addebitatagli in quanto, nel periodo conteggiato nel piano di riparto, l’appartamento non era stato utilizzato, e in più adduceva questo eccessivo consumo ad un guasto del contatore, da lui più volte segnalato, e a cui il condominio non aveva mai posto rimedio.

Il condomino si è opposto al decreto ingiuntivo ma la sua opposizione veniva rigettata dal Giudice di Pace poiché il primo non aveva impugnato la delibera assembleare in cui venivano ripartiti gli oneri suddetti.

In sede di Appello, invece, il gravame veniva accolto con rigetto della domanda di rimborso in quanto i giudici ritenevano che le spese per il consumo dell’acqua dei singoli appartamenti non potessero formare oggetto di delibera assembleare.

La Cassazione, interpellata, ha però ribadito che qualora la delibera condominiale di approvazione e riparto del consuntivo di spesa non sia stata impugnata, come appunto verificatosi nel caso di specie, essa assume efficacia vincolante e l’addebito di consumi, eventualmente erroneamente contabilizzati dal contatore dell’unità individuale, va fatto valere appunto con l’impugnazione della stessa e non con l’opposizione al decreto ingiuntivo. La Corte, infatti, precisa che l’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è limitato alla sola verifica dell’esistenza ed efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (cfr. Cass. n. 24658 del 2009). L’approvazione del riparto di detti consumi, eseguita dall’amministratore, rientra nella competenza assembleare ex art. 1135 c.c. In più si richiama l’art. 1137 c.c. il quale prevede che “le deliberazioni prese dall’assemblea…sono obbligatorie per tutti i condomini”.

Bene è ricordare quindi, che nell’ipotesi in cui vengano contestati dei consumi che si ritengono eccessivi rispetto al proprio abituale utilizzo, è necessario una tempestiva impugnazione della delibera assembleare nei termini previsti dal secondo comma dell’art. 1137 c.c. ovvero entro e non oltre 30 giorni che decorrono dalla data della deliberazione, per coloro che abbiano dissentito o si siano astenuti, o dalla comunicazione della deliberazione per chi sia risultato assente.