Bollette gas: dal 1 gennaio 2019 prescrizione ridotta a due anni

Dal 1° gennaio 2019 anche per le bollette del gas, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione per responsabilità del venditore o del distributore, il cliente potrà eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni. Ne dà comunicazione l’ARERA (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente).

La riduzione della prescrizione da 5 a 2 anni era già prevista per le forniture elettriche dallo scorso 1° marzo, in attuazione della Legge di bilancio 2018.

Inoltre, per una maggiore trasparenza sugli importi prescrittibili e per rendere più facile al cliente esercitare il proprio diritto, i venditori saranno tenuti a emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni.

In alternativa tali importi dovranno essere evidenziati in maniera chiara e comprensibile nella fattura contenente anche gli importi per consumi più recenti di 2 anni.

In ogni caso, come riporta ARERA i venditori sono tenuti ad informare il cliente della possibilità di eccepire gli importi prescrittibili e a fornire un format che faciliti la comunicazione della sua volontà di non pagare.

Dal nuovo anno il venditore di luce e gas dovrà quindi emettere una fattura contenente esclusivamente gli importi oggetto di prescrizione oppure darne separata e chiara evidenza all’interno di una fattura di periodo o di chiusura. In entrambi i casi, dovrà informare il cliente della possibilità di non pagare l’ammontare di tali importi mediante una pagina iniziale aggiuntiva contenente un format (disponibile anche sul proprio sito e presso eventuali sportelli fisici) di pronto utilizzo per eccepire la prescrizione, nonché indicare un recapito postale o fax e una mail a cui inviare tale comunicazione.

Nel caso di presunta responsabilità del ritardo di fatturazione di consumi risalenti a più di due anni attribuibile al cliente, invece, il venditore dovrà indicare nella bolletta l’ammontare degli importi relativi a tali consumi – che devono essere pagati -, nonché i motivi della presunta responsabilità del cliente e le modalità per inviare un eventuale reclamo al venditore. Qualora il venditore rinunciasse autonomamente ai crediti prescrittibili, dovrà unicamente fornirne adeguata informativa al cliente.