Bonus asilo nido: attiva la procedura per le domande

Dal 17 gennaio 2020 è attiva la procedura che consente l’inserimento delle domande di bonus nido per l’anno 2020. La misura, come riporta la circolare n.27 del 14 febbraio 2020, si colloca nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare, in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

–   cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni o una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea previste dagli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Ai fini del presente beneficio, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251). I cittadini extracomunitari autocertificano il possesso del titolo di soggiorno inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità). Le relative verifiche sono effettuate dall’INPS mediante l’accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero dell’Interno e da altre Amministrazioni. Le Strutture dell’INPS potranno richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie;

–    residenza in Italia;

–    relativamente al beneficio di cui all’articolo 3 del citato D.P.C.M. (Contributo asilo nido) il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta. Per la maggiorazione del bonus, fino ad un massimo di 3.000 euro annui, è necessario essere in possesso dell’ISEE calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013, per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare. L’indicatore che verrà preso a riferimento per il calcolo dell’importo della prestazione spettante è quello del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio. Qualora, tuttavia, il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne, il beneficio spetterà nei limiti dell’importo di 1.500 euro annui;

–    relativamente al beneficio di cui all’articolo 4 del citato D.P.C.M. (Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione), è richiesta la convivenza con il minore (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223). Conseguentemente, la maggiorazione del bonus fino ad un massimo di 3.000 euro annui è possibile sulla base dell’ISEE minorenni del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione. Con riferimento ai requisiti autodichiarati in domanda le Strutture territoriali dell’INPS effettuano i controlli ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Il bonus

Per i nuclei familiari con un ISEE minorenni compreso tra 25.001 e 40.000 euro, l’agevolazione potrà spettare in misura pari a un massimo di 2.500 euro.

Infine, spetterà l’importo minimo di 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza dell’ ISEE.

Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore che può presentare la domanda per il minore nato o adottato in possesso dei requisiti di legge.

Coloro che hanno già presentato domanda di bonus nido nel 2019 e abbiano provveduto al pagamento di almeno una mensilità da settembre a dicembre dello stesso anno, invece, stanno ricevendo un sms che permetterà, tramite accesso con PIN Inps, SPID, CNS o CIE, di confermare o modificare i dati nella domanda precompilata dall’Istituto, senza doverne riproporre una nuova per l’anno 2020.

La domanda deve essere presentata, corredata con la documentazione di cui al successivo paragrafo, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali, secondo la tempistica che sarà comunicata con successivo messaggio:

 –       WEB – tramite il servizio on line dedicato accessibile direttamente dal cittadino in possesso di un PIN INPS dispositivo, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto;

 –       Contact Center multicanale – chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;

 –       Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei seguenti due benefici intende accedere:

 –       contributo asilo nido;

 –       contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.

Il richiedente che intende fruire del beneficio per più figli deve presentare una domanda per ciascuno di essi.

Alla corresponsione del bonus provvede l’INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda, tenendo conto che il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).