Bonus avvocati: firmato il decreto

Il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, e il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, hanno firmato il decreto interministeriale del 29 maggio 2020 che stabilisce i criteri per l’erogazione del bonus di 600 euro per il mese di aprile agli iscritti alle gestioni previdenziali dei professionisti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Va, innanzitutto, precisato che, coloro che sono stati ammessi al bonus di marzo, non devono ripresentare la domanda. Il pagamento relativo al mese di aprile, in questi casi, avverrà in automatico, fermo restando l’iscrizione da data antecedente al 23 febbraio 2020.

Come presentare la domanda per i nuovi richiedenti?

In tutti gli altri casi la domanda andrà presentata a Cassa Forense, esclusivamente con modalità telematica, attraverso l’apposita procedura che sarà attivata, nell’area riservata del sito Internet dell’Ente, nel corso della giornata dell’8 giugno 2020, in contemporanea con gli altri Enti aderenti all’Adepp, e fino alle ore 24:00 dell’8 luglio 2020.

Si ricorda che il decreto stabilisce che possono presentare istanza i professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che abbiano prodotto un reddito professionale non superiore a 50.000 per l’anno di imposta 2018, ivi compresi i neo iscritti nel 2019 e nel 2020 (alla data del 23 febbraio 2020) in possesso dei requisiti.

La graduatoria per le nuove domande verrà formata sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, previa verifica del possesso dei requisiti.

Il format dell’istanza, predisposto con l’indicazione delle dichiarazioni da rendere, sia nel caso che di reddito professionale inferiore ai 35.000 euro, sia nel caso di reddito professionale ricompreso tra 35.000 e 50.000 euro, dovrà essere compilato in ogni sua parte, ivi compresa l’indicazione delle coordinate bancarie o postali.

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale.

Eventuali domande, pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili.