Bonus baby-sitting per le zone rosse

Bonus per i servizi di baby- sitting a favore dei genitori che lavorano nelle regioni ad alto rischio, ovvero le c.d zone rosse. Il cosiddetto decreto Ristori bis (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149) prevede il diritto a usufruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

Con il messaggio 11 dicembre 2020, n. 4678, l’INPS comunica il rilascio della procedura per la presentazione della domanda e ne indica le condizioni operative e le modalità di compilazione.

Tenuto conto delle ordinanze del Ministro della Salute che sono state adottate nel rispetto del D.P.C.M. sopra citato, le aree del territorio nazionale interessate dalla misura sono le seguenti:

  • Calabria
  • Lombardia
  • Piemonte
  • Valle d’Aosta
  • Provincia autonoma di Bolzano
  • Campania
  • Toscana
  • Abruzzo

Il genitore richiedente, in fase di compilazione della domanda, dovrà fornire tutti i dati necessari a verificare se la scuola frequentata dal minore è situata in una c.d. “zona rossa”, vale a dire, il codice meccanografico della scuola, il nome dell’Istituto, la partita IVA/codice fiscale, la tipologia di scuola e la classe frequentata.

La fruizione del bonus come riporta la Circolare è riconosciuta nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (al 100%) da dichiararsi nel modello di domanda ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Per quanto concerne i minori affetti da disabilità grave accertata ai sensi della legge n. 5 febbraio 1992, n. 104, l’articolo 14, comma 2, del decreto in argomento stabilisce che il bonus sia concesso agli iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi deiD.P.C.M. del 24 ottobre 2020edel 3 novembre 2020. Tale circostanza dovrà essere comprovata mediante allegazione alla domanda di apposita dichiarazione della scuola o del centro che attesti la sospensione dell’attività didattica in presenza o la chiusura.

La misura trova applicazione nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nelle aree del territorio nazionale identificate come zone rosse, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado.